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Articolo 193 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

Dispositivo dell'art. 193 Codice di procedura penale

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza [241, 654](1).

Note

(1) L'eccezione rappresentata dalle norme civili in tema di stato di famiglia o di cittadinanza si giustifica a fronte della delicatezza caratterizzante tali materie.

Ratio Legis

La norma, salvo eccezioni, conferma il principio del libero convincimento del giudice in materia probatoria.

Spiegazione dell'art. 193 Codice di procedura penale

La norma in esame sancisce il principio secondo cui nel processo penale il giudice non deve osservare i limiti stabiliti dalle leggi civili. Infatti, data la diversità di interessi sottesi, l’ordinamento civile permette che in taluni casi il giudice sia vincolato nella valutazione delle prove addotte dalle parti, come nel caso del giuramento (art. 2738), nella confessione (artt. 2733 e 2735 c.c.), in relazione all’atto pubblico (art. 2760 c.c.), alla scrittura privata (artt. 2702, 2715, 2716 e 2719 c.c.), e soprattutto in riferimento alle presunzioni legali assolute e relative (art. 2728 c.c.). Per contro, il giudice penale è vincolato alla disciplina probatoria prevista dal codice civile per quanto concerne la cittadinanza e lo stato di famiglia.

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