1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza [241, 654](1).
Note
(1)
L'eccezione rappresentata dalle norme civili in tema di stato di famiglia o di cittadinanza si giustifica a fronte della delicatezza caratterizzante tali materie.