L’art. 483 c.p.p. disciplina la
sottoscrizione e trascrizione del verbale.
Il comma 1 stabilisce che, subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del
dibattimento, il
verbale deve essere
sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto (ad esempio, il
cancelliere).
Questa sottoscrizione dell’ausiliario del giudice ha funzione di
autenticazione. Ecco perché l’omessa sottoscrizione da parte dell’ausiliario comporta una
nullità relativa: infatti, l’
art. 142 del c.p.p. precisa che il verbale è nullo se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (nullità sanabile ai sensi della lett. a dell’
art. 183 del c.p.p.).
Il verbale così sottoscritto è presentato al
presidente per l’apposizione del
visto. La firma del presidente ha funzione di
controllo non relativo al contenuto del verbale, ma relativo al fatto storico che il verbale sia stato redatto in quella particolare circostanza.
Ecco perché la mancanza del visto da parte del presidente non è causa di nullità.
La norma prevede la sottoscrizione del pubblico ufficiale e il visto del presidente
per conferire pubblica fede al verbale.
Quindi, l’attività da parte dell’ausiliario del giudice assume una notevole importanza. Infatti, in assenza di idonea documentazione, manca la prova dell’esistenza dell’atto come fatto storico e, pertanto, è irrilevante all’interno del
processo penale. Processo penale in cui, seguendo i principi di oralità e del
contraddittorio, la decisione finale deve avvenire solo in base alle prove legittimamente acquisite.
In tale ottica, il verbale del dibattimento svolge non più solo la funzione di documentare per il futuro le attività processuali in vista dell’
impugnazione, quanto piuttosto la funzione di consentire al giudice di riesaminare quanto accaduto in dibattimento al fine di prendere la decisione, in seguito all'inclusione del verbale nel
fascicolo per il dibattimento.
Ai sensi del comma 1-bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. 150 del 2022), il
verbale redatto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le
modalità di cui all’art. 111 del c.p.p. e poi sottoposto al
presidente per l’apposizione del
visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
Infatti, il nuovo comma 2-bis dell’
art. 111 del c.p.p. stabilisce che, per la
sottoscrizione dell’atto redatto in forma di documento informatico, è necessaria la
firma digitale o elettronica qualificata. L’oralità, che caratterizza lo svolgimento del dibattimento penale, implica che molti atti vangano predisposti e proposti oralmente: in tal caso, il comma 2-ter dell’
art. 111 del c.p.p. prevede che la ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis dell’
art. 111 del c.p.p., dell’identità della persona che lo ha reso.
Poi, secondo il comma 2, per quanto riguarda i
nastri impressi con la stenotipia, salvo che ne debba essere data lettura prima della deliberazione ai sensi dell’
art. 528 del c.p.p., la trascrizione in caratteri comuni deve essere svolta entro tre giorni dalla loro formazione.
Infine, il comma 3 precisa che i verbali e le trascrizioni sono inseriti nel
fascicolo per il dibattimento ex art. 431 del c.p.p..