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Articolo 111 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Data e sottoscrizione degli atti

Dispositivo dell'art. 111 Codice di procedura penale

1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto(1). L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta [386, 391; 59 disp. att.](2).

2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi [181].

2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici(3).

2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso(3).

2-quater. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo(3).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)

(Data e sottoscrizione degli atti)

1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

[omissis]

2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.
2-
quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa attestazione in fine dell’atto medesimo.

(1) Trattasi di data topica in quanto dà conto non solo delle coordinate temporali, ma anche di quelle spaziali relative all'atto.
(2) Comma modificato dall'art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il testo previgente recitava "Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta".

(3) Comma inserito dall'art. 6, co. 1, lett. b) n. 3) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

L'art. 111 c.p.p. è di centrale importanza nel sistema processuale. Infatti, il "processo" è, per definizione, una sequenza ordinata di atti posti tra loro in connessione logica e cronologica. La datazione degli atti garantisce il rispetto della sequenza procedimentale e dei termini processuali, così da poter inserire l'atto nella successione ordinata di atti che sostanzia il procedimento penale.
Anche questa norma è stata modificata dalla riforma Cartabia nel segno della transizione digitale del processo penale: con le modifiche all'art. 111 c.p.p., il legislatore ha adattato il tema della data e della sottoscrizione degli atti alla nuova modalità digitale, che diviene la regola ordinaria per la formazione e presentazione degli atti nel procedimento penale.

Spiegazione dell'art. 111 Codice di procedura penale

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha fortemente inciso anche sull’art. 111 c.p.p.: prima essa disciplinava la data degli atti. Ora, invece, la norma disciplina la data e la sottoscrizione degli atti.

Ai sensi del comma 1, quando la legge richiede la data di un atto (informatico o digitale), bisogna indicare il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui è compiuto l’atto: quindi, di regola, tali indicazioni sono sufficienti a far ritenere validamente compiuto l’atto. Tuttavia, in alcuni casi, è necessario indicare anche l’ora (come ad esempio nell’art. 136 sulla redazione del verbale).

Nella prassi, data la facilità del gesto, si preferisce comunque indicare anche la data, soprattutto nell'attività di verbalizzazione, oppure quando il pubblico ufficiale riceve un atto da un privato, come ad es. una querela.

Ai sensi del comma 2, la mancata indicazione della data determina la nullità dell'atto solo se prescritta espressamente, e solo se è impossibile stabilirla con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti connessi. Appare infatti chiaro che prevale l'economia processuale, quantomeno nelle ipotesi in cui si possa desumere aliunde la data.

Per la sottoscrizione degli atti, sono stati inseriti i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater nell’art. 111.

Si ricordi che, ai sensi dell’art. 110 c.p.p. nella versione precedente alla riforma Cartabia, per la sottoscrizione dell’atto era sufficiente la scrittura di mano propria del nome e del cognome.
Invece, il nuovo comma 2 bis dell’art. 111 stabilisce che, per la sottoscrizione dell’atto redatto in forma di documento informatico, è necessaria la firma digitale o elettronica qualificata. Ciò nel rispetto della normativa, anche regolamentare, sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti e dei documenti informatici.
Il comma 2 ter poi precisa che l’atto, se è ricevuto in modo orale e trascritto in documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente che sottoscrive il documento (a norma dell’art. 111, comma 2 bis c.p.p.), dell’identità della persona che lo ha reso.
Infine, il comma 2 quater stabilisce che, quando l’atto è redatto in forma di documento analogico (ad es., scritto su carta) e se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la sottoscrizione con scrittura di propria mano, in calce all’atto, del nome e del cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accerta l’identità della persona e ne fa attestazione alla fine dell’atto medesimo.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’art. 111 c.p.p., anch’esso modificato in maniera significativa, adatta il tema della data e della sottoscrizione degli atti alla nuova modalità digitale, che diviene, come già evidenziato, quella di base per la formazione e presentazione degli atti nel procedimento penale. In tale ottica, si è ritenuto necessario modificare la rubrica della norma, sì da dedicare una specifica regolamentazione alla sottoscrizione dell’atto informatico. Il comma 1, che si occupa della data dell’atto, ripropone la regola generale già prevista dal vigente comma 1 dell’articolo 111 c.p.p. (“Quando la legge richiede la data di un atto sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta”), da ritenersi operante sia per l’atto analogico che per quello informatico (ed in questo senso è la interpolazione). Resta immutata anche la regola, già dettata dal comma 2 dell’articolo 111 c.p.p. nel testo vigente, secondo la quale “Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi”.


Non si è ritenuta necessaria una interpolazione relativa agli elementi da cui desumere la data dell’atto, quando questo sia redatto in forma di documento informatico, posto che il richiamo generale al rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, rimanda inequivocabilmente ai criteri stabiliti dalle regole tecniche per ricostruire l’elemento temporale attraverso atti connessi a quello (informatico) privo di data o a dati registrati dai sistemi informatici.


Il comma 2 bis, invece, dedicato al tema della sottoscrizione, introduce la nuova disciplina della sottoscrizione dell’atto informatico, anche qui (come nell’art. 110 del c.p.p.) con la tecnica del richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, tecnica prescelta per la formulazione di tutte le disposizioni cardine del nuovo processo telematico in luogo del recepimento nel testo di specifiche regole tecniche, che avrebbe invece imposto una inammissibile necessità di continuo adeguamento delle disposizioni del codice processuale al mutamento delle predette regole conseguenti alla evoluzione tecnologica.


I commi 2 ter e 2 quater della disposizione provvedono, poi, per i casi già disciplinati dall’articolo 110 c.p.p. testo vigente ovvero:
- la sottoscrizione dell’atto redatto in forma di documento analogico, caso per il quale si ripropone la previsione già contenuta nel comma 1 dell’articolo 110, ovvero che “se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare” (comma 2 quater primo periodo dell’art. 111 c.p.p.);
- la ricezione di un atto orale per il quale, in coerenza con la nuova formulazione dall’art. 110 c.p., si prevede la trascrizione in forma di documento informatico, che deve contenere l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2 bis, della identità della persona che lo ha reso (comma 2 ter dell’art. 111 c.p.p.);
- la previsione, per il caso in cui chi deve firmare non sia in grado di scrivere, dell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, della identità della persona (comma 2 quater secondo periodo dell’art. 111 c.p.p.).

Massime relative all'art. 111 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 9734/2017

Il delitto di circonvenzione di incapace è configurabile qualora la persona offesa sia da anni affetta da morbo di Alzheimer, trattandosi di una patologia ingravescente che determina la sussistenza di uno stato di infermità e deficienza psichica tale da rendere non indispensabile verificare la condizione della vittima al momento dell'atto dispositivo.

Cass. pen. n. 42520/2002

Il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del pubblico ministero o del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la segreteria, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale.

Cass. pen. n. 28733/2001

In tema di ordinanza cautelare, non sussiste alcuna nullità allorquando sia indicato come luogo di adozione del provvedimento, rientrante nel concetto di data ai sensi dell'art. 111 c.p.p., una città diversa dalla sede del giudice ma pur sempre rientrante nella circoscrizione giudiziaria cui il magistrato sia addetto. (Applicando il principio la Corte ha ritenuto perfettamente integrato il requisito della data con l'indicazione di Treviso quale luogo di emissione del provvedimento, trattandosi di ordinanza del Gip del Tribunale di Venezia che aveva agito con competenza distrettuale ai sensi dell'art. 328 comma 1 bis c.p.p.).

Cass. pen. n. 2817/1994

Non è causa di nullità della decisione la mancanza di data allorché questa si possa ricavare dagli atti. (Nella specie, relativa a provvedimento emesso in executivis a norma dell'art. 666 c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto che dal verbale di udienza camerale, tenutasi il 22 febbraio 1994, si doveva presumere che la decisione del giudice di merito, riservata in quella data, fosse avvenuta lo stesso giorno).

Cass. pen. n. 1121/1992

In tema di notifica di decreto penale di condanna la nullità per difetto (per mancanza totale, incompletezza o errore) dell'indicazione della data della consegna nella copia notificata all'interessato sussiste solo nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi, secondo quanto previsto dall'art. 111 c.p.p. Nell'ipotesi in cui la notifica sia avvenuta nelle forme previste dall'art. 156, settimo comma, c.p.p., detti elementi, atteso il disposto del secondo comma dell'art. 168 stesso codice, debbono ritenersi essere solo quelli contenuti nella relazione scritta all'esterno del plico ovvero negli atti, trovantisi all'interno di questo, in quanto destinati a pervenire - con la relazione - all'interessato. (Fattispecie in cui nella relazione di notifica apposta sulla copia del decreto figurava la data del 20 gennaio, mentre il precetto steso pedissequamente al decreto recava la data del 26 gennaio dello stesso anno e la relazione restituita all'ufficio giudiziario quella del successivo 20 febbraio; la Cassazione ha sostenuto che non era possibile sulla base di tali elementi ricostruire con certezza la data dell'atto ex art. 111, secondo comma, c.p.p. e ha ritenuto la nullità della notificazione).

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