(massima n. 1)
L'art. 483 c.p.p. 1988 non considera come causa di nullitą del verbale di dibattimento l'omissione della sottoscrizione da parte del giudice, ma anzi prevede solo l'apposizione da parte di questi di un semplice «visto» meramente certificativo di una esercitata funzione di controllo. (La Cassazione ha precisato che essendo il verbale atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto il quale attraverso la sottoscrizione attribuisce ad esso autenticitą e pubblica fede solo la mancanza di sottoscrizione da parte di costui puņ produrre nullitą).