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Articolo 528 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Lettura del verbale in camera di consiglio

Dispositivo dell'art. 528 Codice di procedura penale

1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio [127] alle operazioni necessarie [483 2], con l'assistenza dell'ausiliario [126] ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione [138].

Ratio Legis

Tale disciplina è diretta ad evitare che si realizzi in questi casi una complicata regressione o un dispersivo contraddittorio.

Spiegazione dell'art. 528 Codice di procedura penale

La norma in commento prevede che quando sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia oppure sia necessario l'ascolto o la visione di fotografie o di nastri di registrazione relativi ad atti del dibattimento, il giudice sospende la fase deliberativa e procede nelle forme di cui all'articolo 127 provvedendo con l'assistenza dell'ausiliario e dell'eventuale tecnico addetto alla documentazione.

Iniziata la fase di camera di consiglio non è possibile nè un ritorno alla fase dibattimentale per procedere alla lettura o all'ascolto, nè l'intervento delle parti nella stessa camera di consiglio per un interpello.

L'art. 525dispone che la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, ma ciò non significa che il giudice, una volta entrato in camera di consiglio, debba necessariamente uscirne con la sentenza già deliberata. Infatti, il comma 3 dello stesso articolo dispone che la deliberazione può essere sospesa nel caso previsto dall'art. 528 stesso codice o in caso di assoluta impossibilità e, comunque, le citate disposizioni non escludono che il giudice possa adottare una deliberazione diversa dalla sentenza che definisce il giudizio, pronunciando un'ordinanza con la quale disponga una ulteriore attività dibattimentale, quale l'assunzione di nuove prove di confronti fra testi già sentiti, l'espletamento di una perizia, la rinnovazione di una citazione che sia risultata nulla ecc..

Massime relative all'art. 528 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 514/2009

Non č causa di nullitā o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento. (Nella specie, il deposito delle trascrizioni delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali era avvenuto dopo il deposito della sentenza e della scadenza del relativo termine di impugnazione, presenti in atti i soli verbali redatti in forma riassuntiva senza che su tale modalitā di redazione vi fosse stato il consenso delle parti). (Rigetta, App. Napoli, 19/05/2009).

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