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Articolo 464 quater Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia

Dispositivo dell'art. 464 quater Codice di procedura penale

(1)1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa(2). Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464 bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

  1. a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
  2. b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento(3).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) Si ricordi che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti, istituto già previsto e sperimentato nel rito minorile, risponde ad una chiara finalità deflattiva: consentire cioè di arrivare, nei procedimenti che hanno ad oggetto reati di minore allarme sociale, ad una rapida definizione degli stessi attraverso una sentenza che dichiara l’estinzione del reato, senza attendere i tempi del processo, e sempre che non vi siano gli estremi per pronunciare una sentenza ex art. 129.
(3) L'impossibilità di riproporre la richiesta di sospensione per più di una volta si giustifica alla luce del fatto che si tratta di un' istanza che incide sui diritti personali della parte.

Ratio Legis

La norma in esame si pone quale corredo processuale alla genesi normativa dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova.

Spiegazione dell'art. 464 quater Codice di procedura penale

Dalla norma in oggetto si desume innanzitutto che, come logico, il giudice deve valutare se sussistano i presupposti per disporre la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato. La prima valutazione concerne un'eventuale emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129.

Superato tale vaglio il giudice si pronuncia contestualmente circa la concessione della sospensione del processo. In alternativa può fissare apposita udienza in camera di consiglio, dando avviso alle parti ed alla persona offesa.

Solo al fine di valutare la volontarietà della richiesta, il giudice può convocare l'imputato, affinché compaia personalmente.

Anche se la richiesta di sospensione è frutto di un programma deciso dall'imputato e dall'U.E.P.E., il giudice può modificarne il contenuto, ma solo co il consenso dell'imputato, altrimenti, quando ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati e che il programma sia idoneo, dispone la sospensione del processo e la messa alla prova.

La sospensione e la messa alla prova durano per un tempo liberamente determinato dal giudice e dal programma, ma comunque entro i limiti temporali di cui al comma 5, ovvero non più di due anni quando si procede per reati che prevedano una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, o non più di un anno quando si proceda per reati che prevedano solo una pena pecuniaria. I termini di cui sopra decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

L'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova è ricorribile per cassazione, sia da parte dell'imputato che da parte del pubblico ministero (anche su istanza della persona offesa). La persona offesa può invece impugnarla autonomamente solamente per omesso avviso dell'udienza o perché non sentita all'udienza stessa.

L'impugnazione non sospende il procedimento, né l'eventuale processo civile parallelo, con cui si verte in tema di risarcimento per le persone danneggiate dal reato.

L'ultimo comma stabilisce che l'istanza di messa alla prova rigettata può comunque essere riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Massime relative all'art. 464 quater Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 33216/2016

L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non č immediatamente impugnabile, ma č appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

Cass. pen. n. 14750/2016

L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen., non determina l'incompatibilitā del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali coimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneitā del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva; soltanto nell'ipotesi in cui l'ordinanza travalichi tali limiti č possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell'imparzialitā del giudice mediante gli istituti di cui agli artt. 36, comma primo, lett. h) e 37, comma primo lett. b) cod. proc. pen. (Rigetta, App. Bologna, 25/05/2015).

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