(massima n. 1)
La mancata comunicazione dell'arresto al professionista indicato dall'imputato come difensore di fiducia e la successiva celebrazione del giudizio direttissimo non preceduta dall'avviso allo stesso difensore determinano una nullitą assoluta e insanabile dell'intero procedimento per violazione del diritto di difesa, a nulla rilevando la presenza e l'assistenza, nel giudizio, di un difensore di ufficio (che nella specie aveva accettato la contestazione supplettiva mossa dal P.M. all'imputato e aveva richiesto il patteggiamento della pena).