(massima n. 1)
Nel caso in cui la persona arrestata in flagranza sia presentata all'udienza entro le quarantotto ore successive ed il suo arresto sia debitamente convalidato nella medesima udienza così da determinare la regolare costituzione del rapporto processuale e la rituale instaurazione del giudizio direttissimo, il fatto che all'udienza successiva — e cioè a giudizio direttissimo ormai in corso — si sia verificato un mutamento nella composizione del collegio giudicante non vale ad inficiare la legittimità del giudizio ritualmente instaurato. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto la nullità del giudizio direttissimo per inosservanza del termine di quindici giorni stabilito dall'art. 449, comma quarto, c.p.p. in quanto il giudizio direttissimo, instaurato con la sua presentazione all'udienza, era stato rinviato, per l'assunzione di mezzi istruttori, ad una udienza che, in considerazione del sopravvenuto mutamento della composizione del collegio giudicante, non poteva costituire prosecuzione della precedente e doveva ritenersi tardiva agli effetti della legittimità della nuova instaurazione del giudizio direttissimo, essendo decorso dalla data dell'arresto il citato termine di giorni quindici).