(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, anche nel giudizio direttissimo è necessario che il risarcimento avvenga prima delle formalità di apertura del dibattimento e non con l'offerta di un assegno bancario, che, in quanto costituisce una datio pro solvendo, è privo del carattere della effettività, essendo equiparabile piuttosto ad una promessa di ristoro.