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Articolo 155 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

Dispositivo dell'art. 155 Codice di procedura penale

1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati(1).

2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione [168] e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Quando per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell’atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all’atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

[omissis]



__________________

(1) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La ratio di questa disposizione si ravvisa nella necessità di far fronte alle difficoltà di notifica che possono nascere nel caso di un numero elevato di persone offese o nel caso di incertas personas (cioè, nel caso sia impossibile identificare tutte le persone offese).

Spiegazione dell'art. 155 Codice di procedura penale

L’art. 155 c.p.p. (come modificato a seguito della riforma Cartabia, d.lgs. n. 150/2022) disciplina le modalità di notificazioni alle persone offese per pubblici annunzi.

Il nuovo comma 1 stabilisce che, quando la notificazione alle persone offese nelle forme ordinarie (art. 154 del c.p.p.) risulti difficile per il numero elevato dei destinatari o perché è impossibile identificarne alcuni, l’autorità giudiziaria (cioè, il pubblico ministero o il giudice) può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi, anche mediante la pubblicazione dell’atto sul sito internet del Ministero della Giustizia per un periodo di tempo determinato.

Inoltre, quando occorre, nel decreto dell’autorità giudiziaria, che deve essere notificato insieme all’atto, bisogna precisare i seguenti elementi:
  • i destinatari nei cui confronti è possibile la notificazione nelle forme ordinarie;
  • i modi che appaiono opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati. Occorre notare che l’art. 155 c.p.p. permette di ricorrere a qualsiasi forma di comunicazione dell’atto (anche non tipizzata), purché questa sia idonea a far conoscere l’atto ad una pluralità di interessati.

In ogni caso, copia dell’atto deve essere depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l’autorità procedente (se durante le indagini, il p.m.; se durante il processo, il giudice) e un estratto dell’atto viene inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La notificazione si ritiene perfezionata quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto nella segreteria o nella cancelleria dell'autorità procedente, con la relazione di notifica e i documenti giustificativi.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La previsione della possibilità di ricorrere, per la notificazione alle persone offese, a pubblici annunci è stata semplificata con la previsione della pubblicazione dell’atto sul sito internet del Ministero della giustizia, che pare potere accentuare le possibilità di una effettiva conoscenza dell’atto medesimo e, al tempo stesso, è suggerita dall’evoluzione tecnologica ad oggi intervenuta.


Il tutto considerando che la medesima modalità è oggi prevista per la pubblicazione delle sentenze dall’art. 36 c.p.. Aderendo al suggerimento del Garante (punto 4: “integrare la previsione di cui all’articolo 155, c. 1, c.p.p., come novellata dall’articolo 10, c. 1, lett. g), dello schema di decreto, disponendo - in conformità al canone di proporzionalità e se del caso con rinvio a fonte secondaria - il termine massimo di pubblicazione dell’atto oggetto di notificazione mediante pubblici annunzi, con sottrazione all’indicizzazione da parte dei motori di ricerca”), si è ritenuto di stabilire che sia l’autorità giudiziaria a fissare la durata della permanenza dell’annuncio in rete.

Massime relative all'art. 155 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 6769/2002

In tema di notifiche, l'impossibilitā di identificazione di taluna delle persone offese, in presenza della quale č consentita, ai sensi dell'art. 155 c.p.p., la notificazione per pubblici proclami, va intesa in senso rigoroso, costituendo essa il presupposto per l'adozione di un mezzo di notificazione da riguardarsi come eccezionale.

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