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Articolo 154 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Dispositivo dell'art. 154 Codice di procedura penale

1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153 bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3(1).

1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344 bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria(2).

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto [157](1).

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE ALLA RIFORMA CARTABIA E ULTERIORI SUCCESSIVE MODIFICHE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)

1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell’articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all’estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 153-bis, commi 2 e 3.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all’imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

(1) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Ratio Legis

Il legislatore ha in tale sede prescelto di raggruppare le notificazioni rivolte nei confronti di tali soggetti, in quanto per essi valgono le forme prescritte per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

Spiegazione dell'art. 154 Codice di procedura penale

L’art. 154 c.p.p., come modificato dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), si pone in continuità con l’art. 153 bis del c.p.p., prevedendo una salvaguardia di quanto previsto da questa ultima disposizione.

Il nuovo comma 1 stabilisce che le notificazioni alla persona offesa, che non ha presentato querela e che non ha nominato un difensore, sono eseguite secondo le disposizioni dell’art. 153 bis del c.p.p.: ossia, presso il domicilio eventualmente dichiarato o eletto.
Se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, si applica la disciplina della prima notifica all’imputato non detenuto (cioè, si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell’art. 157 del c.p.p.).
Ancora, qualora siano ignoti i luoghi presso cui la persona offesa ha dichiarato o eletto domicilio, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice.

Sempre ai sensi del nuovo comma 1, se dagli atti risulta il luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all’estero, la persona offesa è invitata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato o a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Tale dichiarazione o elezione deve pervenire entro venti giorni dalla ricezione della raccomandata.
In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio o se la dichiarazione o l’elezione di domicilio sono insufficienti o inidonee, la notificazione sarà eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice.

Inoltre, il nuovo comma 1-bis pone una regola particolare per la notificazione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione diretta in giudizio (decreto di citazione a giudizio direttissimo per l’imputato libero ex comma 2 dell’art. 450 del c.p.p.; decreto che dispone il giudizio immediato ex art. 456 del c.p.p.; decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 del c.p.p. e decreto di citazione a giudizio in appello ex art. 601 del c.p.p.). In relazione a questi atti introduttivi del giudizio, l’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni alla persona offesa siano fatte a mezzo di polizia giudiziaria, ma solo in di tre situazioni (che sono alternative tra loro):
  • o quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato;
  • o per evitare il decorso del termine di improcedibilità di cui all’art. 344 bis del c.p.p.;
  • o quando è in corso di applicazione una misura cautelare.

Il comma 2 poi prevede che, nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 148 del c.p.p. (cioè, quando non è possibile notificare con le modalità telematiche per mancanza o inidoneità del domicilio digitale o per impedimenti tecnici), la notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le modalità stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.
Pertanto, da quanto detto si comprende che, anche per la notifica della prima citazione al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, la regola generale è quella della notifica con modalità telematiche.

Il comma 3 stabilisce che le notifiche si eseguono nelle forme previste per il processo civile quando si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica.

Infine, il comma 4 (come modificato dalla riforma Cartabia) precisa che le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile ed al civilmente obbligato già costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori.
Se il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non sono costituiti in giudizio, quando non hanno un domicilio digitale, essi – con atto depositato nella cancelleria del giudice competente – devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede oppure devono dichiarare un indirizzo di posta certificata (P.E.C.) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (S.E.R.C.Q.). In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se questa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Anche la modifica dell’art. 154 rappresenta un necessario adattamento, con riguardo alle parti private diverse dall’imputato, alle regole introdotte nell’art. 148, fermo il disposto dell’art. 33 delle disposizioni di attuazione, che viene di fatto confermato, in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 153 bis.
Peraltro, a seguito dell’introduzione dell’art. 153 bis e del dettaglio previsto in quella norma circa le formalità connesse all’elezione di domicilio si è ritenuto necessario farne richiamo anche in questa sede.

Massime relative all'art. 154 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 6232/2010

È valida la notificazione a mezzo fax dell'avviso della richiesta di archiviazione effettuata al difensore della persona offesa quale domiciliatario "ex lege" della stessa. (Rigetta, Gip Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15/02/2010).

Cass. pen. n. 24062/2010

Non dà luogo a nullità l'omessa notifica di un atto al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa, domiciliatario ex legge ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., ove l'atto medesimo sia notificato a mani proprie di quest'ultima. (Nella specie si trattava dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Ascoli Piceno, 05 gennaio 009).

Cass. pen. n. 6725/2005

In tema di notificazione degli atti, è legittima la procedura prevista dall'art. 154 c.p.p. (nella specie: notifica alla persona offesa) quando quest'ultima sia domiciliata in un Paese straniero e abbia omesso di eleggere domicilio nello Stato, non applicandosi in tale ipotesi, le norme di cui agli artt. 727 e ss. del codice di rito in materia di rogatorie all'estero.

Cass. pen. n. 3843/1994

Il decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile deve, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., essere notificato alla costituita parte civile presso il difensore munito di procura speciale, idonea a conferirgli la rappresentanza in giudizio, come disposto dall'art. 154, comma 4, c.p.p., a nulla rilevando che il detto decreto sia stato notificato personalmente alla parte quale danneggiata dal reato.

Cass. pen. n. 351/1993

L'art. 100, quinto comma c.p.p. individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stanno in giudizio col ministero del difensore (cosiddetto domicilio legale delle parti «complesse»). L'art. 33 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 indica, poi, nel difensore eventualmente nominato dalla persona offesa dal reato un domiciliatario ex lege: la parte offesa è, cioè, presente di persona nel processo, pur avendo la facoltà di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuitigli (art. 101 c.p.p.). In mancanza di nomina, le notifiche alla persona offesa sono eseguite ai sensi degli artt. 154 (in relazione all'art. 157) e 155 c.p.p.

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