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Articolo 33 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Domicilio della persona offesa

Dispositivo dell'art. 33 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.

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