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Titolo II bis - Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Partecipazione a distanza

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")
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In considerazione sia della ratio dichiarata dell’intervento di riforma («semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale»: art. 1, co. 1, l. delega), sia – per altro verso – dell’assunzione del consenso delle parti a presupposto indefettibile per l’introduzione di nuove ipotesi di partecipazione ad atti e udienze a distanza, si è ritenuto che, in linea generale, l’attività di individuazione della casistica richiesta dal legislatore delegante dovesse essere realizzata nella massima ampiezza possibile.


Tutto ciò fermo restando che, secondo la Corte costituzionale, «ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione» (sentenza n. 342 del 1999).
In quest’ottica, la partecipazione a distanza è stata prevista anche per atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, seppur nei limitati casi in cui la configurazione degli stessi consentisse la prestazione del consenso ad opera di una “parte”. Si è, invece, escluso che il criterio di delega richiedesse (o, comunque, consentisse): a) di disciplinare le ipotesi di integrale “dematerializzazione” dell’udienza, in particolare prevedendo che essa possa essere celebrata in un ambiente totalmente virtuale, gestito dal giudice e dai suoi ausiliari da luogo diverso dall’aula di udienza; b) di intervenire, per modificarne il regime di ammissione e assoggettarlo al consenso delle parti, sulle ipotesi di partecipazione alle udienze a distanza e di esame a distanza già previste - a regime - dalle disposizioni di attuazione del codice di rito (artt. 45 bis, 134 bis, 146 bis, 147 bis e 205 ter disp. att. c.p.p.).


Peraltro, avuto riguardo alla significativa estensione dell’ambito di applicazione degli istituti in esame conseguente all’attuazione della delega, è apparso necessario concentrare in un apposito titolo del codice - il titolo II bis del libro II - una generale disciplina organica, perlopiù ricavata dalle citate disposizioni di attuazione, che sono state quindi parzialmente rimaneggiate: del tutto inalterato è rimasto, per contro, l’ampio catalogo delle ipotesi di partecipazione a distanza dell’imputato alle udienze e di esame a distanza, fatte espressamente salve - laddove necessario, ovviamente - nei singoli interventi di modifica operati.


Ebbene, la segnalata significativa espansione degli istituti in questione è stata realizzata, innanzitutto, intervenendo sulla disciplina dell’istruttoria dibattimentale, inserendo nell’articolo 496 del codice un nuovo comma 2 bis, che generalizza la possibilità di esame a distanza di testimoni, imputati in procedimento connesso, periti, consulenti tecnici e parti private. Ciò sul presupposto, da un lato che non ricorra alcuna delle ipotesi che le parti interessate prestino consenso all’impiego di tale modalità di assunzione delle prove: consenso che peraltro non vincola il giudice, il quale - ovviamente - potrà e dovrà accertare la disponibilità della indispensabile strumentazione tecnica e valutare la ricorrenza di eventuali circostanze indicativi dell’opportunità, se non addirittura della necessità, di procedere secondo l’ordinario modulo dell’audizione in presenza.
Una disposizione sostanzialmente identica è stata inserita nella disciplina dell’attività di integrazione probatoria del giudice dell’udienza preliminare (art. 422, co. 2), che - in forza del rinvio ad essa compiuto dall’art. 441, co. 6 - trova applicazione anche nell’ambito del giudizio abbreviato.
Suscettibili di essere partecipati a distanza sono stati altresì ritenuti l’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare (art. 294, co. 4), nonché l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo (art. 391, co. 1). Entrambe le ipotesi risultano già previste dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 (v., rispettivamente, i commi 2, ult. periodo, e 4 dell’art. 23).
Quanto all’interrogatorio di garanzia, peraltro, già nella Relazione allo schema di legge-delega predisposta dalla Commissione Lattanzi si osservava: «Con riguardo alla partecipazione a distanza, si tratta di fare tesoro delle esperienze fatte durante la fase dell’emergenza, per non abbandonare alcuni possibili impieghi della cd. remote justice, che possono non solo assicurare maggiore efficienza e rapidità al procedimento penale, ma anche incrementare le garanzie della difesa. Vi sono infatti situazioni processuali nelle quali la possibilità di eliminare la distanza fisica attraverso la tecnologia del collegamento a distanza si traduce in un compimento più accurato dell’atto processuale: si pensi, solo per fare un esempio, al collegamento in videoconferenza dell’interrogatorio di garanzia del soggetto detenuto in un istituto fuori dalla circoscrizione del Tribunale dove opera il giudice per le indagini preliminari che ha emesso l’ordinanza: nell’ottica dell’indagato in vinculis appare preferibile che a svolgere l’interrogatorio sia il giudice per le indagini preliminari che ha studiato il fascicolo, piuttosto che un giudice che non ne ha mai avuto conoscenza».


Un ulteriore rilevante intervento, attuato sulla falsariga di quanto già previsto per il procedimento di sorveglianza (art. 678, co. 3.2), è stato eseguito sulle regole generali del rito camerale e del procedimento di esecuzione (art. 666, co. 4), per prevedere la possibilità di audizione a distanza della persona che richieda di essere sentita e risulti detenuta o internata in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, per la quale è attualmente prevista l’audizione unicamente ad opera del magistrato di sorveglianza del luogo (art. 127, co. 3).
Solo apparentemente analoga risulta la modifica apportata alla procedura di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, per la quale all’imputato che ne faccia richiesta è riconosciuto «il diritto di comparire personalmente» (art. 309, co. 8 bis, c.p.p., previsione che è stata adattata anche all’ipotesi in cui la legge imponga la partecipazione a distanza dell’imputato).
L’impiego dei nuovi strumenti tecnologici è parso compatibile anche con i procedimenti di cooperazione giudiziaria internazionale, potendo - in particolare - trovare utilmente applicazione per l’espletamento dell’interrogatorio nella procedura estradizionale (artt. 703, co. 2, e per i casi di arresto, 717, co. 2).


In relazione agli atti di indagine del pubblico ministero, si è intervenuti sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360, co. 3 bis) e dell’interrogatorio dell’indagato, anche delegato (art. 370, co. 1 bis). Per l’attività della polizia giudiziaria, in aggiunta all’ipotesi appena ricordata, si è prevista la possibilità di partecipazione a distanza per l’assunzione delle sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350, co. 4 bis).


Venendo, infine, alla disciplina generale uniforme, il nuovo titolo II bis, interpolato – come s’è innanzi detto – nel libro II del codice di procedura penale, si compone di due sole disposizioni.
La prima di esse definisce l’ambito di applicazione e il carattere sussidiario della disciplina, la quale trova applicazione «[s]alvo che sia diversamente previsto» (art. 133 bis).
Più ampio il contenuto della disposizione di cui all’art. 133 ter, intitolata alle Modalità e garanzie della partecipazione a distanza, in cui sono state sostanzialmente “trasferite” (con circoscritte modifiche di adattamento e coordinamento) talune regole procedurali già attualmente vigenti, contenute negli articoli 146 bis e 147 bis disp. att. c.p.p., dedicati - rispettivamente - alla partecipazione al dibattimento a distanza e all’esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso, che sono state dunque conseguentemente soppresse.


Rilevato incidentalmente che la disposizione si applica anche nelle (seppur limitatissime) ipotesi di atti a distanza compiuti dalla polizia giudiziaria ex artt. 350, co. 4 bis e 370, co. 1 bis, si stabilisce, innanzitutto, che la decisione di autorizzare il compimento di un atto a distanza o la partecipazione di una o più parti a distanza debba essere assunta dall’autorità giudiziaria procedente con decreto motivato e che, ove non emesso in udienza, il provvedimento sia notificato alle parti unitamente a quello che fissa la data per il compimento dell’atto o la celebrazione dell’udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta.
Il decreto, inoltre, andrà comunicato alle «autorità interessate», tra le quali - in primo luogo - i dirigenti degli uffici giudiziari o degli uffici di polizia giudiziaria con cui andrà, di regola, disposto il collegamento (comma 1).
Individuata la caratteristica essenziale del compimento di un atto o della partecipazione ad esso a distanza nella realizzazione di «un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza, o l’ufficio giudiziario, e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza» (luogo che viene «equiparato all’aula di udienza»), si stabilisce che detto collegamento debba essere «attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre», che «[n]ei casi di udienza pubblica [sia] assicurata un’adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza» e, infine, che «[d]ell’atto o dell’udienza [sia] sempre disposta la registrazione audiovisiva» (commi 2 e 3).
Vengono, quindi, individuati i vari luoghi da cui le persone che, a vario titolo, intervengono all’atto o all’udienza possono o debbono collegarsi all’aula di udienza.
La regola generale è che il collegamento debba avvenire, come accennato, «da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall’autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.» (comma 4).


Seguono tre previsioni derogatorie.
La prima interessa le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, le quali si collegano sempre «dal luogo in cui si trovano» e, cioè, in concreto, dal carcere o dall’istituto per l’esecuzione delle misure di sicurezza (comma 5).
La seconda ipotesi è rimessa al prudente apprezzamento dell’autorità giudiziaria che, sentite le parti, può autorizzare le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello individuato in via generale (comma 6).
La terza ipotesi di deroga, infine, riguarda i difensori, cui è riconosciuta la facoltà di collegarsi all’aula di udienza «dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo», fermo comunque il diritto di essere presenti nel luogo dove si trova l’assistito, o di farvi accedere propri sostituti.
Allo stesso modo, è garantito il diritto dei difensori e dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l’assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei (comma 7).


Fuori dei casi in cui l’autorità giudiziaria non disponga diversamente, all’attestazione delle generalità delle persone collegate a distanza provvede un ausiliario del giudice o del pubblico ministero ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria.
Il primo potrà essere individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l’ufficio giudiziario ad quem, mentre la scelta del secondo non potrà cadere su un ufficiale di PG che svolga o abbia svolto «attività di investigazione o di protezione nei confronti dell’imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti».
In ogni caso, il soggetto designato dovrà altresì redigere verbale delle operazioni svolte a norma dell’articolo 136, dando atto delle circostanze già oggi elencate - in termini sostanzialmente corrispondenti - negli artt. 146 bis, co. 6, e 147 bis, co. 2, disp. att., che - come detto - vengono soppressi unitamente alle altre disposizioni ora riprodotte nella disposizione codicistica (comma 8).
Dall’introduzione di quest’ultima è infine conseguita la necessità di adeguare i rinvii all’art. 147 bis disp. att. contenuti nei commi 1 e 5 dell’art. 205 ter disp. att., nonché i rinvii all’art. 146 bis disp. att. contenuti nel comma 3 dell’art. 45 bis disp. att. (disposizione il cui comma 2 è stato integralmente abrogato).