1. (1)Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133 ter.
Note
(1)
Disposizione introdotta dall'art. 8 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").