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Articolo 717 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

Dispositivo dell'art. 717 Codice di procedura penale

1. Quando e stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede, all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale.

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte d'appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore(1).

2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta. Il consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.
[omissis]

__________________

(1) Comma modificato dall'art. 40, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Anche per l'applicazione di una misura coercitiva il legislatore ha ritenuto più che opportuno dotare il soggetto estradando di adeguate garanzie difensive. In particolare, l’audizione regolata da questa norma risponde alla funzione di identificazione dell'estradando, nonché all'eventuale raccolta del consenso all'estradizione medesima, non risolvendosi dunque in un interrogatorio differente rispetto a quello di cui all'art. 294 del c.p.p., in materia di misure coercitive.

Spiegazione dell'art. 717 Codice di procedura penale

L’art. 717 c.p.p. prevede l’audizione dell’estradando nel caso in cui sia stata applicata una delle misure previste dall’art. 714 del c.p.p. (cioè, misure coercitive e sequestro nel corso del procedimento), dall’art. 715 del c.p.p. (ossia, l’applicazione in via provvisoria di misure cautelari, prima dell’arrivo della domanda di estradizione) e dall’art. 716 del c.p.p. (l’arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria, prima della domanda di estradizione).

Il comma 1 dell’art. 717 c.p.p. stabilisce che, in questi casi, entro cinque giorni dall’esecuzione della misura o dalla convalida dell’arresto provvisorio ex art. 716 del c.p.p., il Presidente della Corte d’appello deve procedere all’audizione della persona sottoposta a misura coercitiva. In particolare, il presidente deve procedere ai seguenti adempimenti:
  • egli deve provvedere all’identificazione della persona;
  • deve provvedere all’interrogatorio del soggetto;
  • deve raccogliere l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità (ai sensi dall’art. 699 del c.p.p., la concessione dell’estradizione è subordinata alla condizione che, per un fatto precedente alla consegna diverso da quello per cui l’estradizione è stata concessa, l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale, né consegnato ad altro Stato). A tal riguardo, il comma 2-bis precisa che la rinuncia al principio di specialità è irrevocabile, a meno che non ci siano fatti nuovi che modificano la situazione esistente al momento della rinuncia.

A norma del commi 2, tutti gli adempimenti citati devono essere compiuti alla necessaria presenza del difensore, a pena di nullità. Proprio in vista della necessità di tutelare il diritto di difesa dell’interessato, il presidente della corte d’appello invita il soggetto a nominare un difensore di fiducia e, in mancanza di tale nomina, andrà a designare lui stesso un difensore d'ufficio ex comma 3 dell’art. 97 del c.p.p.. A tal fine, il difensore nominato deve essere avvisato almeno ventiquattro ore prima del compimento dell'atto.

Peraltro, a seguito della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), il comma 2 ora prevede che, nei casi previsti dalla legge, il presidente della Corte di Appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Inoltre, il presidente può anche autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore, quando essi ne facciano richiesta.

Massime relative all'art. 717 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 41732/2006

In tema di estradizione, l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, c.p.p., entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi comunque escludere un'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di misure cautelari personali, per le quali č espressamente prevista l'inefficacia della misura nell'ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia.

Cass. pen. n. 4375/2000

Il consenso alla estradizione, prestato, a norma dell'art. 701, secondo comma, c.p.p., dall'estradando nell'ambito delle formalitā prescritte dall'art. 717 c.p.p. ai fini della sua identificazione, non essendo equiparabile a un interrogatorio nel merito, non deve essere documentato con le forme previste dall'art. 141 bis c.p.p.

Cass. pen. n. 6276/1996

Avverso il provvedimento della corte d'appello di applicazione provvisoria di misura coercitiva in attesa di estradizione č proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge. Detto vizio inerisce alla legittimitā di tale provvedimento e non riguarda le incombenze successive alla sua emanazione ed esecuzione, di cui č cenno nell'art. 717 c.p.p. e la cui eventuale omissione va fatta valere innanzi alla corte d'appello in sede di richiesta di revoca della misura eseguita. (Fattispecie relativa all'omessa identificazione dell'arrestato, alla mancata richiesta del suo consenso all'estradizione e al mancato invito alla nomina di un difensore).

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