(massima n. 1)
Il difensore non è munito di potere certificatorio generale, non avendo le norme che gli conferiscono detto potere carattere eccezionale e non potendo pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue, con riferimento alla costituzione di parte civile, che potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem non consente di estendere l'autentica relativa a tale mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della detta procura speciale. (Fattispecie in cui era stata rilasciata al difensore — che aveva provveduto anche all'autentica dell'autografia del sottoscrittore — la procura speciale a costituirsi parte civile con lo stesso atto — diverso peraltro da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 100 c.p.p. — con il quale gli era stata conferita la procura a provvedere alla difesa; la Cassazione ha escluso che tale atto fosse idoneo al conferimento della detta procura speciale a costituirsi parte civile, ed ha enunciato il principio di cui in massima).