(massima n. 1)
La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione, può essere formulata dalla parte personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale che, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., deve contenere, tra l'altro, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Ne consegue che è nullo il c.d. “patteggiamento della pena” in appello a norma dell'art. 599, comma 4, stesso codice, qualora il difensore ne abbia fatto richiesta rinunciando agli altri motivi di gravame senza essere munito della prescritta procura speciale.