(massima n. 1)
I casi di revoca della sentenza di non luogo a procedere sono subordinati alla sopravvenienza o alla scoperta di nuove fonti di prova che da sole o unitamente a quelle già esistenti, possono determinare il rinvio a giudizio. Il che comporta che la fonte di prova deve avere idoneità ad essere valutata positivamente ai fini di un'ipotesi di affermazione di responsabilità dell'eventualmente rinviato a giudizio e che, a tal fine, occorre, da parte del giudice per le indagini preliminari, un esame nel merito di quella idoneità. (Nella specie è stato ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva rigettato la richiesta di revoca di sentenza di proscioglimento, avanzata dal P.M. con l'allegazione della ritrattazione fornita dalla parte offesa — la quale aveva dichiarato di essere stata costretta a non riconoscere il suo feritore a cagione delle minacce subite dalla sua famiglia — sul rilievo che questa sola circostanza non era sufficiente, nel generale contesto di scarsa credibilità del teste, a far ritenere verosimili le ultime dichiarazioni da lui fornite rispetto a quelle più risalenti).