(massima n. 1)
È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale, in composizione monocratica, dichiari, ex art. 552, comma 2, c.p.p., la nullità del decreto di citazione a giudizio — perché non preceduto dalla notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari — e disponga la restituzione degli atti al P.M., nell'ipotesi in cui il G.i.p. abbia rigettato la richiesta di archiviazione del P.M., ordinando l'impugnazione coatta, in quanto, anche nei procedimenti per reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, qualora si proceda, per citazione diretta a giudizio dell'imputato a seguito di imputazione coatta ordinata dal G.i.p., non è dovuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis, posto che l'udienza camerale di cui all'art. 409, comma 2, c.p.p., pone l'imputato ed il suo difensore in condizione di esercitare i diritti e le facoltà a garanzia dei quali è previsto l'avviso suddetto.