(massima n. 1)
È utilizzabile, a fini di prova, il campione di sangue prelevato all'imputato nell'ambito degli ordinari accertamenti sanitari effettuati ai sensi dell'ordinamento penitenziario, essendo irrilevante la mancanza di uno specifico consenso a tal fine. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima, per l'accertamento del reato di cui all'art. 567 c.p., la utilizzazione dei risultati dell'esame del Dna disposto dal P.M. sul campione ematico prelevato a fini sanitari all'imputato detenuto).