(massima n. 1)
Non dā luogo ad accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale alterazione dei dati informatici e quindi la loro inutilizzabilitā costituisce un accertamento in fatto del giudice di merito, che, se congruamente motivato, non č suscettibile di censura in sede di legittimitā).