(massima n. 1)
In caso di opposizione a decreto penale di condanna non č consentito all'imputato presentare domanda di oblazione nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione, senza alcuna distinzione tra oblazione ordinaria ed oblazione discrezionale ex art. 162 bis cod. pen., atteso che in materia rilevano le disposizioni di cui all'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. (procedimento di oblazione) e le modificazioni introdotte con la L. n. 479 del 1999 agli artt. 464, comma terzo, e 557, comma secondo, cod. proc. pen., in base alle quali la domanda di oblazione deve essere presentata entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto penale, contestualmente all'atto di opposizione. (Rigetta, Trib. Lodi, 6 Aprile 2004).