(massima n. 1)
Il "dies a quo" del termine per l'opposizione a decreto penale di condanna, che cada in periodo di sospensione feriale, deve ritenersi coincidente con il 15 settembre (che quindi "non computatur"), con la conseguenza che il computo del termine deve avere inizio dal 16 settembre. (Diff., Cass. n. 34645 del 2008, non massimata; vedi Cass., Sez. un. civ., n. 3668 del 1995). (Rigetta, Gip Trib. Chiavari, 20/10/2009).