(massima n. 1)
In tema di procedimenti speciali davanti al tribunale in composizione monocratica, prevedendo l'art. 557, comma 3, c.p.p. che, in caso di opposizione a decreto penale, si osservino le disposizioni relative al procedimento per decreto contenute nel libro VI, titolo V, stesso codice (artt. 459-464) solo «in quanto applicabili», ed essendo da escludere l'applicabilità del giudizio immediato (richiamato nell'art. 464, comma 1, c.p.p.) ai procedimenti attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica, deve concludersi che nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale davanti al tribunale in composizione monocratica il termine di comparizione non può essere quello di trenta giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 464, comma 1, e 456, comma 3, c.p.p., ma va individuato in quello di sessanta giorni (riducibile, nei casi di urgenza, a quarantacinque), previsto dall'art. 552, comma 3, c.p.p. per l'ordinario decreto di citazione diretta a giudizio davanti al giudice monocratico, salvo che venga fatta richiesta di giudizio abbreviato, nel qual caso il termine va individuato in quello di cinque giorni, stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 464 c.p.p.