(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione legittimato a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello è anche il Ministero del tesoro, che — in quanto deve provvedere al pagamento in caso di accoglimento della domanda ed è quindi sostanzialmente parte convenuta in un procedimento che tocca interessi economici ed ha connotati processualcivilistici — rientra nella categoria degli «interessati», ai quali perciò l'art. 646, comma 3, richiamato dall'art. 315 c.p.p., prescrive la notificazione dell'ordinanza predetta.