(massima n. 1)
Nel procedimento per il riconoscimento e l'attribuzione dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il potere d'impugnare i capi, che coinvolgono gli interessi civili delle parti, contenuti nell'ordinanza con la quale il giudice decide sulla richiesta di riparazione, spetta anche al pubblico ministero soltanto ove questo prospetti un interesse pubblico all'esatta interpretazione ed applicazione della legge. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., che si doleva, nell'inerzia del Ministero del Tesoro, della liquidazione in via equitativa di una somma in favore dell'avente titolo alla riparazione, per le «sofferenze morali» da questo patite).