(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello sulla domanda volta ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta può essere proposto anche direttamente dall'interessato in analogia a quanto disposto dall'art. 646, comma terzo, c.p.p. e, per il ricorso in genere, dall'art. 613 c.p.p. (Fattispecie, in cui l'Avvocatura dello Stato aveva dedotto l'inammissibilità del ricorso perché non proposto dal difensore munito di procura speciale valida ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 365 c.p.p. La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione, giustificando tra l'altro la decisione sia con la considerazione che fattispecie aventi un'analoga logica interna come la riparazione per l'ingiusta detenzione e quella dell'errore giudiziario, debbano avere analoga disciplina, sia con il principio generale dell'ordinamento che prevede la libertà delle forme quando queste non siano tassativamente prescritte nonché con quello costituzionale della garanzia giurisdizionale senza limiti ed ostacoli dei diritti soggettivi e degli interessi e, in particolare, della libertà personale ingiustamente compressa.