(massima n. 1)
In materia di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che rigetta o dichiara inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, la mancanza della procura speciale al difensore non può essere considerata causa d'inammissibilità dell'impugnazione, visto che l'art. 127 c.p.p., cui fa rinvio l'art. 646 stesso codice, non esige che il difensore — purché iscritto nell'albo speciale della Cassazione — sia munito, per ricorrere, di procura speciale.