Cass. pen. n. 34382/2025
In tema di computo dei termini processuali, il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell'art. 617, comma 1, cod. proc. pen., rende applicabile la previsione di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, di "particolare complessità", sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta. (In motivazione, la Corte, avendo affermato il principio in una pronunzia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell'introduzione della previsione dell'improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 2970/2024
L'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite su richiesta del Procuratore generale, dei difensori delle parti o d'ufficio, quando le questioni proposte sono di speciale importanza, è, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., prerogativa della Prima Presidenza della Corte di cassazione, che, se non ne ravvisa i presupposti, assegna il ricorso alla singola sezione, sicché, una volta fissata in ambito sezionale la data di trattazione, l'istanza che la parte rivolga alla Prima Presidenza affinché la questione venga rimessa alle Sezioni Unite deve essere decisa, secondo i criteri di cui all'art. 618 cod. proc. pen., dalla sezione assegnataria e dal relativo collegio giudicante.
Cass. pen. n. 42578/2024
In tema di giudizio di legittimità, nel caso di successione di decisioni contrastanti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione intervenute sul medesimo tema, il precedente vincolante, ai sensi dell'art. 618 comma 1-bis cod. proc. pen., deve essere individuato nella sentenza pronunciata per ultima in ordine temporale, la quale prevale su quelle anteriori.
Cass. pen. n. 42614/2024
Sussistono i presupposti per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ex art. 618 cod. proc. pen. Se è vero che la rimessione facoltativa di una questione di diritto alle Sezioni Unite, alla stregua della predetta norma richiede la ravvisabilità di un contrasto sufficientemente consolidato, sì che risulti superata la soglia dell'ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento per essere sedimentate posizioni delle quali non è prevedibile l'ulteriore evoluzione, deve tuttavia rilevarsi come non sono mancati casi in cui detta rimessione, affidata alla discrezionalità del giudice di legittimità, sia stata disposta anche in ipotesi di contrasto solo potenziale.
Cass. pen. n. 26627/2024
Nel giudizio di legittimità, il vincolo di rimessione alle Sezioni Unite da parte della Sezione semplice, stabilito dall'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., non opera nel caso in cui, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, muti il quadro legislativo sul quale la stessa si è pronunciata. (In applicazione del principio, la Corte, investita della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per contrasto tra giudicati, non ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per avere disatteso il principio di cui a Sez. U "Giangrasso", sul rilievo che l'assoggettabilità della sentenza ex art. 444, cod. proc. pen. al rimedio della revisione è stata prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134).
Cass. pen. n. 21614/2024
Viene rimessa alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la soluzione della questione di diritto: se l' imputato - nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che ha perso efficacia a causa del proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado - debba impugnare con l' istanza di riesame ovvero con l'appello cautelare l'ordinanza con la quale sia disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., emessa a seguito di successiva condanna pronunciata all'esito del giudizio di appello.
Cass. pen. n. 32084/2022
In tema di giudizio di legittimità, vincola le sezioni semplici, nei termini di cui all'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., il principio di diritto enunciato come tale dalle Sezioni Unite, anche se estraneo alla questione controversa specificamente devoluta dalla sezione remittente.
Cass. pen. n. 36072/2018
La disposizione prevista dall'art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., inserita dall'art.1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, introduce, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, un'ipotesi di rimessione obbligatoria alle sezioni unite, che trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione.
Cass. pen. n. 17850/2017
Nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa non è rimessa alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato. (In motivazione la S.C., richiamando il cosiddetto principio della " ragione più liquida" già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nella giurisdizione civile, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito a causa della sua nullità, ritenendo recessiva l'opzione della rimessione alle Sezioni Unite).
Cass. pen. n. 865/1993
Presupposto indispensabile per la rimessione di una questione alle Sezioni unite a norma dell'art. 618 è che assoluta inconciliabilità fra le diverse affermazioni di principio emerga, ictu oculi, dalla comparazione fra determinate massime, e non la mera possibilità che una certa pronuncia si riveli incompatibile con una delle interpretazioni - o delle implicazioni - che sia lecito attribuire ad un'altra.