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Articolo 618 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Decisioni delle sezioni unite

Dispositivo dell'art. 618 Codice di procedura penale

1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso(1).

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta(1).

Note

(2) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.

Ratio Legis

La norma in esame è trova il proprio fondamento nella necessità di mantenere l'uniforme interpretazione della legge ed assicurare la certezza del diritto in caso di contrasti giurisprudenziali.

Spiegazione dell'art. 618 Codice di procedura penale

Ai sensi dell'articolo 610, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche d'ufficio, il presidente può assegnare il ricorso alle Sezioni Unite, quando le questioni trattate nel ricorso rivestano particolare importanza oppure quando vi sia un contrasto tra statuizioni di diverse sezioni in merito allo stesso argomento.

Come risaputo, le sentenze delle Sezioni Unite rivestono una particolare importanza all'interno del nostro ordinamento, proprio perché dirimono una volta per tutte i contrasti tra sezioni, oppure perché prendono posizione su di una questione di particolare importanza.

La norma in commento disciplina invece l'ipotesi in cui l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale emerga nel corso del giudizio in cassazione.

Se una sezione rileva che la questione di diritto abbia dato luogo, o possa dar luogo, ad un contrasto giurisprudenziale, su richiesta di parte oppure d'ufficio, può rimettere il ricorso alle sezioni unite.

Ipotesi differente è quella disciplinata dal comma 1 bis, ai sensi del quale una singola sezione, se ritiene di non condividere un precedente indirizzo delle sezioni unite, può rimettere a queste con ordinanza la decisione del ricorso.

Il presidente della corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezione unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale ex art. 172 disp. att. del presente codice.

Da ultimo, il fatto che un ricorso sia dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta (ad es. per venir meno dell'oggetto del contendere), il principio di diritto può comunque venir enunciato, anche d'ufficio. In tal modo si assicura l'ingresso nel mondo giuridico di un nuovo principio di diritto, a prescindere dall'esito della causa oggetto di ricorso.

Massime relative all'art. 618 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 36072/2018

La disposizione prevista dall'art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., inserita dall'art.1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, introduce, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, un'ipotesi di rimessione obbligatoria alle sezioni unite, che trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione.

Cass. pen. n. 17850/2017

Nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa non è rimessa alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato. (In motivazione la S.C., richiamando il cosiddetto principio della " ragione più liquida" già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nella giurisdizione civile, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito a causa della sua nullità, ritenendo recessiva l'opzione della rimessione alle Sezioni Unite).

Cass. pen. n. 865/1993

Presupposto indispensabile per la rimessione di una questione alle Sezioni unite a norma dell'art. 618 è che assoluta inconciliabilità fra le diverse affermazioni di principio emerga, ictu oculi, dalla comparazione fra determinate massime, e non la mera possibilità che una certa pronuncia si riveli incompatibile con una delle interpretazioni - o delle implicazioni - che sia lecito attribuire ad un'altra.

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