Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 42614 del 19 settembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni" di cui all'art. 438 cod. pen. non preclude la configurabilità del reato in forma omissiva, in quanto la norma non specifica la necessità di un agire commissivo naturalistico, bensì può ricoprire anche l'assenza di azioni necessarie per prevenire la diffusione del contagio. Tale interpretazione allinea la responsabilità penale alla gestione attuale del rischio sanitario, focalizzandosi sulla protezione della salute pubblica e dell'incolumità collettiva.

(massima n. 2)

Sussistono i presupposti per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ex art. 618 cod. proc. pen. Se è vero che la rimessione facoltativa di una questione di diritto alle Sezioni Unite, alla stregua della predetta norma richiede la ravvisabilità di un contrasto sufficientemente consolidato, sì che risulti superata la soglia dell'ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento per essere sedimentate posizioni delle quali non è prevedibile l'ulteriore evoluzione, deve tuttavia rilevarsi come non sono mancati casi in cui detta rimessione, affidata alla discrezionalità del giudice di legittimità, sia stata disposta anche in ipotesi di contrasto solo potenziale.

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