Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 34382 del 1 ottobre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di computo dei termini processuali, il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell'art. 617, comma 1, cod. proc. pen., rende applicabile la previsione di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, di "particolare complessità", sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta. (In motivazione, la Corte, avendo affermato il principio in una pronunzia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell'introduzione della previsione dell'improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen.).

(massima n. 2)

Nel giudizio di rinvio, sussiste l'obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie, fermo restando che il mutamento giurisprudenziale integra un "nuovo elemento" di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale non più suscettibile di gravame.

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