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Articolo 662 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esecuzione delle pene accessorie

Dispositivo dell'art. 662 Codice di procedura penale

1. Per l'esecuzione delle pene accessorie(1), il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente(2).

2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32 bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290(3).

Note

(1) Si ricordi che quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 183 disp. att. del presente codice.
(2) Nei casi di interdizione legale e decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché nell'ipotesi di sospensione della stessa, l'estratto della sentenza di condanna va trasmesso al giudice civile, competente a provvedere in materia.
(3) La norma in esame disciplina sia l'esecuzione delle pene accessorie applicate in sede di cognizione sia quelle applicate in fase esecutiva.

Ratio Legis

E' al P.M. che spetta anche il compito di curare l'esecuzione delle pene accessorie, dal momento che le attività esecutive sono di massima attività di mera ottemperanza al comando contenuto nel dispositivo della decisione irrevocabile, quindi hanno natura essenzialmente amministrativa, non giurisdizionale.

Spiegazione dell'art. 662 Codice di procedura penale

Quando il pubblico ministero ordina l'esecuzione di una pena accessoria, incarica i competenti organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché ad eventuali altri organi interessati, affinché portino ad esecuzione l'ordine.

L'impartizione dell'ordine avviene mediante trasmissione dell'estratto della sentenza che, tramite la condanna, ha disposto una pena accessoria, indicando le pene accessorie da eseguire.

Tuttavia, quando trattasi di interdizione legale e di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale, l'estratto di sentenza va trasmesso al giudice civile, affinché adotti i provvedimenti di sua competenza, essenzialmente rifacendosi alla determinazione del giudice penale, fatto salvo un controllo circa la sussistenza dei presupposti.

Da ultimo, quando la pena accessoria consiste nell'interdizione dai pubblici uffici, nell'interdizione da una professione o da un'arte, interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e sospensione dalla responsabilità genitoriale, per determinarne la durata si deve computare la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta ai sensi degli articoli 288, 289 e 290, dato che in taluni casi è possibile fuoriuscire dai limiti enucleati dall'articolo 287.

Massime relative all'art. 662 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13789/2011

Il rimedio accordato al pubblico ministeron ove la sentenza di condanna abbia omesso di applicare le pene accessorie, è il ricorso al giudice dell'esecuzione e non l'impugnazione. (Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 10 dicembre 2009).

Cass. pen. n. 9456/2005

Il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie, per cui anche l'eventuale applicazione illegale di tali pene avvenuta in sede di cognizione può essere rilevata, così come si verifica per le altre, in sede di esecuzione, con adozione dei conseguenti provvedimenti. (Nella specie, alla luce di tali principi, la Corte, ritenuta illegale l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta dal giudice di cognizione ai sensi dell'art. 317-bis c.p. nonostante che il fatto risalisse ad epoca anteriore all'entrata in vigore di tale norma e fosse quindi soggetto alla più favorevole disciplina all'epoca vigente, ha annullato senza rinvio, disponendo essa stessa la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella temporanea, l'ordinanza con la quale il Giudice dell'esecuzione, richiamandosi all'irrevocabilità del giudicato, aveva respinto la richiesta del condannato volta ad ottenere detta sostituzione).

Cass. pen. n. 45381/2004

L'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta, da un lato, che l'erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione, e dall'altro che, quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria così dalla legge stabilita, il P.M. ne può chiedere l'applicazione al giudice dell'esecuzione qualora si sia omesso di provvedere con la sentenza di condanna.

Cass. pen. n. 582/2000

In tema di esecuzione delle pene accessorie, l'art. 662 c.p.p. prevede che sia trasmesso a cura del p.m. l'estratto della sentenza di condanna agli organi competenti ad assicurarne l'esecuzione, tuttavia tale adempimento non è necessario quando l'operatività della pena deriva dalla diretta conoscenza, da parte del condannato, del provvedimento impositivo irrevocabile, senza che vi sia la necessità di alcun intervento attuativo da parte di organi esterni. (Nella specie, relativa a condanna per violazione del divieto di emissione di assegni a vuoto, la Corte ha ritenuto che non fosse richiesta la trasmissione dell'estratto di cui all'art. 662 c.p.p. agli organi designati per assicurare l'operatività del divieto stesso, ben noto al condannato per la notifica del decreto di condanna, divenuto irrevocabile, che applicava la pena accessoria).

Cass. pen. n. 4492/1997

L'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta che l'erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione ovvero, qualora venga dedotta con ricorso per cassazione, anche dal giudice di legittimità che, sul punto relativo, può direttamente dichiarare l'ineseguibilità della sentenza, stante la sua evidente contrarietà alla legge.

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