(massima n. 1)
In tema di esecuzione delle pene accessorie, l'art. 662 c.p.p. prevede che sia trasmesso a cura del p.m. l'estratto della sentenza di condanna agli organi competenti ad assicurarne l'esecuzione, tuttavia tale adempimento non č necessario quando l'operativitā della pena deriva dalla diretta conoscenza, da parte del condannato, del provvedimento impositivo irrevocabile, senza che vi sia la necessitā di alcun intervento attuativo da parte di organi esterni. (Nella specie, relativa a condanna per violazione del divieto di emissione di assegni a vuoto, la Corte ha ritenuto che non fosse richiesta la trasmissione dell'estratto di cui all'art. 662 c.p.p. agli organi designati per assicurare l'operativitā del divieto stesso, ben noto al condannato per la notifica del decreto di condanna, divenuto irrevocabile, che applicava la pena accessoria).