(1)L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore(2)(3).
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio [19 n. 4](4).
Note
(1)
L'introduzione dell'articolo in esame è avvenuta successivamente all'introduzione del codice penale, attraverso l'art 120 della legge 24 novembre 1981, n.689.
(2)
L’articolo 15, comma 3, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha ha aggiunto il riferimento al direttore preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
(3)
Si ricordi che sussistono ipotesi di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese che trovano disciplina specifica extra codicem. Ci si riferisce alla disposizione di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. Draghi, di disciplina del mercato finanziario), nonché all'art. 5, comma 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401 in materia di giochi e scommesse clandestine.
(4)
Cosa debba intendersi per abuso dei poteri o violazione dei doveri è stato ampiamente discusso nelle cause penali per i cd fatti di Tangentopoli. In dottrina è stato ritento che si debba trattare dei delitti commessi con violazione "dei poteri-doveri funzionali quali desumibili dallo Statuto della società o dalle deleghe ricevute o, comunque, semplicemente agendo in violazione di leggi di qualsivoglia natura".