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Articolo 558 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Limitazione dell'espropriazione

Dispositivo dell'art. 558 Codice di procedura civile

Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496 (1), oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati(2).

Note

(1) Nel caso in cui il creditore ipotecario ricomprenda nel beni immobili diversi da quelli ipotecati, il giudice dell'esecuzione può decidere di ridurre il pignoramento ai soli beni ipotecati oppure può sospendere la vendita di quelli non soggetti ad ipoteca fino al compimento di quella relativa ai beni ipotecati. Tali attività possono essere compiute su istanza del debitore o anche d'ufficio.
(2) Il potere del giudice di ridurre il pignoramento o di sospendere la vendita presuppone necessariamente che l'esistenza dell'ipoteca non sia stata contestata.

Ratio Legis

La ratio della norma in analisi si riscontra nel principio in base al quale è fatto divieto di pignorare beni di valore superiore alle spese e al credito per cui si procede, ovvero beni immobili non ipotecati, nelle ipotesi in cui non sussista il requisito dell'insufficienza per la soddisfazione del suo credito. Così disponendo, l'articolo in esame garantisce la tutela, oltre che al debitore, anche agli eventuali creditori chirografari che potrebbero subire un grave pregiudizio se al creditore ipotecario fosse data la possibilità di aggredire beni non colpiti da prelazione, senza che si soddisfi preventivamente su quelli vincolati a garanzia del proprio credito.

Spiegazione dell'art. 558 Codice di procedura civile

La finalità della norma in esame è quella di tutelare il debitore e gli ulteriori creditori da un pignoramento in forza del quale viene aggredito un bene non ipotecato in favore dell’esecutante, obbligando il creditore ipotecario procedente ad avvalersi immediatamente della propria garanzia reale ed impedendogli di soddisfarsi, in via preventiva, su altri beni che sono nella libera disponibilità del debitore.

A tal fine, il giudice dell’esecuzione può adottare due diversi tipi di provvedimenti:

  1. la riduzione del pignoramento ex art. 496 del c.p.c., sia d’ufficio che ad istanza di parte;
  2. la sospensione della vendita, finché non saranno venduti gli immobili ipotecati.

In entrambi i casi, il provvedimento deve essere adottato dopo aver sentito gli interessati; inoltre, l’ordinanza così emessa non è revocabile né modificabile in corso di esecuzione, in quanto ha effetto immediato.

Questa disposizione va posta in relazione con l'art. 2911 del c.c., in forza del quale il creditore ipotecario non può pignorare altri immobili se non sottopone contemporaneamente a pignoramento gli immobili gravati dall'ipoteca.
Dalla lettura di quest’ultima norma, non si riesce a comprendere se al creditore ipotecario, che non assoggetti a pignoramento anche l'immobile ipotecato, sia anche impedito di pignorare qualunque altro bene mobile del debitore.
Sia in dottrina che in giurisprudenza è prevalente la tesi secondo cui il divieto deve intendersi circoscritto alla sola azione esecutiva immobiliare e che sia data sempre la possibilità di promuovere un'espropriazione mobiliare.

Per quanto concerne le conseguenze della violazione del divieto ex art. 2911 c.c. , in dottrina si sono sviluppati due contrapposti orientamenti, e precisamente:

  1. secondo una prima tesi si verserebbe in un'ipotesi di impignorabilità relativa degli immobili non ipotecati, la quale potrà essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 del c.p.c. (secondo un'altra opinione, con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine di cui al secondo comma del’[art. 617 del c.p.c.);
  2. secondo altra parte della dottrina, invece, l'estensione del pignoramento a beni liberi da garanzie è generalmente ammessa, salvo un eventuale intervento del giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore esecutato, volto ad evitare eccessi nell'uso dei mezzi esecutivi.

Massime relative all'art. 558 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 8103/2007

Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato. (Fattispecie relativa ad opposizione proposta avverso l'eccesso dell'esecutante nell'impiego dei mezzi di espropriazione). (Dichiara inammissibile, Trib. Andria, 8 Aprile 2004).

Cass. civ. n. 702/2006

La riduzione del pignoramento, purché restino assoggettati ad esecuzione solo immobili ipotecati, può essere disposta in base all'art. 496 c.p.c., sebbene ciò comporti che ad essere liberati siano altri beni ipotecati, senza che ciò significhi sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione (che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto). Difatti, gli artt. 2911 c.c. e 558 c.p.c. perseguono lo scopo che, ad essere pignorati, siano prima gli immobili ipotecati e poi gli altri immobili ma, purché d'espropriazione restino assoggettati immobili ipotecati, non escludono che altri immobili, ipotecati o meno, vi siano sottratti, se si delinea una situazione di eccesso nel ricorso all'espropriazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi del creditore procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, con riguardo ad un procedimento di espropriazione relativo ad immobili ipotecati, aveva disposto la riduzione del pignoramento, rilevando l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio anche quando i beni assoggettati all'esecuzione risultino tutti ipotecati a garanzia del credito azionato e ciò, a maggior ragione. quando, come nel caso di specie, non si trattava di ipoteca volontaria, bensì di ipoteca iscritta in virtù del medesimo titolo giudiziale con il quale si era proceduto al pignoramento).

Cass. civ. n. 1488/1967

L'art. 558 c.p.c. costituisce una limitazione del potere conferito al giudice dell'esecuzione con l'art. 496 c.p.c., in quanto, disponendo che il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto del detto art. 496 nell'ipotesi in cui il creditore ipotecario estenda il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, esclude che il giudice dell'esecuzione abbia lo stesso potere nell'ipotesi in cui il creditore limiti, invece, il pignoramento ai soli beni ipotecati.

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