La finalità della norma in esame è quella di tutelare il
debitore e gli ulteriori creditori da un
pignoramento in forza del quale viene aggredito un bene non ipotecato in favore dell’esecutante, obbligando il
creditore ipotecario procedente ad avvalersi immediatamente della propria
garanzia reale ed impedendogli di soddisfarsi, in via preventiva, su altri beni che sono nella libera disponibilità del debitore.
A tal fine, il
giudice dell’esecuzione può adottare due diversi tipi di provvedimenti:
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la riduzione del pignoramento ex art. 496 del c.p.c., sia d’ufficio che ad istanza di parte;
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la sospensione della vendita, finché non saranno venduti gli immobili ipotecati.
In entrambi i casi, il
provvedimento deve essere adottato dopo aver sentito gli interessati; inoltre, l’
ordinanza così emessa non è revocabile né modificabile in corso di esecuzione, in quanto ha effetto immediato.
Questa disposizione va posta in relazione con l'
art. 2911 del c.c., in forza del quale il creditore ipotecario non può pignorare altri immobili se non sottopone contemporaneamente a pignoramento gli immobili gravati dall'
ipoteca.
Dalla lettura di quest’ultima norma, non si riesce a comprendere se al creditore ipotecario, che non assoggetti a pignoramento anche l'immobile ipotecato, sia anche impedito di pignorare qualunque altro
bene mobile del debitore.
Sia in dottrina che in giurisprudenza è prevalente la tesi secondo cui il divieto deve intendersi circoscritto alla sola
azione esecutiva immobiliare e che sia data sempre la possibilità di promuovere un'espropriazione mobiliare.
Per quanto concerne le conseguenze della violazione del divieto
ex art. 2911 c.c. , in dottrina si sono sviluppati due contrapposti orientamenti, e precisamente:
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secondo una prima tesi si verserebbe in un'ipotesi di impignorabilità relativa degli immobili non ipotecati, la quale potrà essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 del c.p.c. (secondo un'altra opinione, con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine di cui al secondo comma del’[art. 617 del c.p.c.);
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secondo altra parte della dottrina, invece, l'estensione del pignoramento a beni liberi da garanzie è generalmente ammessa, salvo un eventuale intervento del giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore esecutato, volto ad evitare eccessi nell'uso dei mezzi esecutivi.