(massima n. 1)
L'art. 558 c.p.c. costituisce una limitazione del potere conferito al giudice dell'esecuzione con l'art. 496 c.p.c., in quanto, disponendo che il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto del detto art. 496 nell'ipotesi in cui il creditore ipotecario estenda il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, esclude che il giudice dell'esecuzione abbia lo stesso potere nell'ipotesi in cui il creditore limiti, invece, il pignoramento ai soli beni ipotecati.