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Articolo 386 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Effetti della decisione sulla giurisdizione

Dispositivo dell'art. 386 Codice di procedura civile

La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domandae, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda (1).

Note

(1) Quando il giudizio prosegue, in seguito alla decisione sulla giurisdizione nascono effetti vincolanti e non per il giudice di merito. Infatti da un lato il giudice non può più sollevare la questione di giurisdizione, avendo le Sezioni Unite già qualificato la res controversa come diritto soggettivo o interesse legittimo; dall'altro lato, il giudice ben può rigettare la domanda ritenendo che in concreto i fatti non sussistono.

Spiegazione dell'art. 386 Codice di procedura civile

La prima parte di questa norma si occupa di individuare il criterio che deve utilizzarsi per distinguere fra giurisdizione ordinaria, giurisdizione del giudice amministrativo e poteri della pubblica amministrazione.

Stando alla lettera della norma, ove è detto che “la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda”, si ritiene che si debba propendere per la c.d. teoria della prospettazione, la quale attribuisce carattere decisivo alla qualificazione che l’attore ha dato alla domanda nell'atto introduttivo, ovvero al petitum.

Dottrina e giurisprudenza hanno identificato il criterio presupposto dalla norma con quello del c.d. petitum sostanziale, da intendere nel senso di dover fare riferimento a ciò che in concreto chiede la parte.
In particolare, si afferma che i criteri individuativi della giurisdizione sono congiuntamente quello della domanda (petitum) e quello della natura della controversia (causa petendi), i quali, integrandosi a vicenda, consentono di dare all'espressione legislativa “oggetto della domanda” il significato di petitum sostanziale.

La valorizzazione della causa petendi, ossia della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela, determina l'irrilevanza delle formule giuridiche utilizzate dall'attore e delle richieste rivolte al giudice adito.
Da quanto detto ne deriva il potere-dovere della Corte di Cassazione, in tema di decisione sulla giurisdizione, di procedere ad un esame integrale della situazione di diritto, con conseguente possibilità di una delibazione del merito, seppure limitata agli elementi acquisiti agli atti, con il precipuo scopo di accertare, in concreto, la possibilità dell'obiettiva esistenza della causa petendi valorizzata dall'attore e preclusione di ogni più penetrante indagine di merito.

Per quanto concerne gli effetti della pronuncia prevista dalla norma in esame, va detto che il primo effetto vincolante per il giudice di merito è quello di non poter più rimettere in discussione la questione della giurisdizione stessa (la decisione cristallizza la qualificazione giuridica dei fatti di causa o del rapporto controverso).

Dopo che le Sezioni Unite hanno qualificato in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo il rapporto controverso, il giudice ordinario o amministrativo non può più discutere della situazione giuridica sottesa, (cioè del fatto che si verta in tema di diritto soggettivo o di interesse legittimo).

A differenza di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 310 del c.p.c. per le sentenze che regolano la competenza, la sentenza sulla giurisdizione, che sia stata emessa in un procedimento successivamente estinto, perde efficacia e non è in grado di passare in giudicato.

Dalla pronuncia sulla giurisdizione discende un doppio vincolo per il giudice di merito, e precisamente:
  1. un primo vincolo relativo alla sua giurisdizione, ormai determinata e vincolante;
  2. un secondo vincolo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti di causa, posti dalla corte alla base della propria decisione.

Gli effetti vincolanti della sentenza della Corte, con cui viene risolta la questione di giurisdizione, possono applicarsi anche ad altro procedimento, purchè si tratti della stessa lite tra i medesimi soggetti.

Massime relative all'art. 386 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 759/2022

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la controversia avente ad oggetto l'individuazione dell'avente diritto al pagamento della relativa indennità (corrisposta, nella specie, a soggetti diversi dall'intestatario risultante nei registri catastali, per effetto di un titolo instabile di proprietà, consistente in una sentenza di primo grado, poi riformata, dichiarativa dell'usucapione), rientra nella giurisdizione del G.O. giacché, da un lato, non sono contestate la scelta dell'Amministrazione di procedere ad espropriazione su determinati beni né, tantomeno, le modalità di esercizio, in concreto, di siffatto potere e, dall'altro, la determinazione di detta indennità, come l'individuazione dei soggetti aventi diritto al relativo pagamento avvengono, rispettivamente, sulla base di precisi criteri fissati dalla legge e di regole proprietarie estranee a valutazioni espressive di discrezionalità amministrativa. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 28166/2008

Nel caso in cui la risoluzione di una questione di giurisdizione richieda la ricostruzione del contenuto di una convenzione accessoria ad una concessione di servizio pubblico, stipulata tra l'Amministrazione concedente ed il concessionario, l'interpretazione della convenzione, pur costituendo una questione di fatto, è sindacabile dalla Corte di cassazione, alla quale compete accertarne direttamente la congruità, in quanto, ai fini della decisione delle questioni processuali, quale è certamente quella di giurisdizione, il giudice di legittimità deve conoscere non solo dei fatti processuali, ma di tutti i fatti, anche esterni al processo, dai quali dipenda la soluzione della questione.

Cass. civ. n. 24581/2006

La pronuncia delle Sezioni unite dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario risolve implicitamente in senso positivo la questione dell'ammissibilità dell'intera impugnazione e della ricorribilità immediata per cassazione della decisione del tribunale. Non può, pertanto, essere accolta la richiesta, avanzata dal P.G. in udienza davanti alla sezione semplice, cui il giudizio era stato poi rimesso per l'esame del motivo di impugnazione attinente al merito, di dichiarare inammissibile il ricorso perché relativo ad una sentenza emessa in primo grado in una opposizione all'esecuzione, come tale appellabile, dovendosi invece presumere, sulla base della teoria dell'apparenza, che il ricorso sia stato ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che l'atto introduttivo del giudizio era stato qualificato dall'opponente come opposizione ex art. 22 della detta legge sulla depenalizzazione, e che tale qualifica era stata confermata dalla sentenza impugnata, con la quale il tribunale adito si era dichiarato competente ai sensi del successivo art. 22-bis, così facendo comunque apparire la propria decisione come conclusiva di un procedimento ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, il cui ultimo comma stabilisce la immediata ricorribilità per cassazione della sentenza che lo conclude.

Cass. civ. n. 17461/2006

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata. L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l'apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di cassazione è in materia anche giudice del fatto) ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis.

Cass. civ. n. 15899/2006

Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda riguardante l'accertamento relativo all'intervenuta cessazione o meno di un contratto di locazione (con correlata richiesta di rilascio dell'immobile costituentene l'oggetto) stipulato iure privatorum tra una P.A. (la Provincia, nella specie) ed un privato, siccome attinente alla prospettazione di mere posizioni di diritto soggettivo, con devoluzione allo stesso giudice ordinario, ove tempestivamente dedotta nel rispetto del contraddittorio, anche della cognizione, incidenter tantum di eventuali atti amministrativi illegittimi.

Cass. civ. n. 4894/2006

La decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul regolamento di giurisdizione non presuppone l'accertamento della situazione di fatto da parte del giudice di merito, atteso che, ai fini della decisione sulla giurisdizione, l'apprezzamento affidato al giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati.

Cass. civ. n. 15721/2005

L'art. 386 c.p.c. — in forza del quale la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda — trova il suo limite nella estensione oggettiva del giudicato, nel senso che se la statuizione sulla giurisdizione, resa dalle Sezioni Unite della S.C., è fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, il giudicato sulla giurisdizione è inscindibile da tale qualificazione, che diviene quindi vincolante per il giudice di merito, rimettendosi altrimenti in discussione la giurisdizione stessa. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha quindi escluso che potessero essere riesaminate dal giudice di merito le questioni relative alla sussistenza materiale di una deliberazione assembleare, contenente la rinuncia di una società per azioni alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, e alla sua anteriorità rispetto al provvedimento ministeriale di revoca delle autorizzazioni stesse, essendo state entrambe le circostanze poste a base della qualificazione attribuita dalle Sezioni Unite all'atto compiuto dalla società — rinuncia antecedente — costituente, a sua volta, condizione indispensabile della dichiarata giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle loro domande).

Cass. civ. n. 12607/2004

La pronuncia sulla giurisdizione esige il preventivo controllo della costituzione del rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione, con la notificazione del ricorso alle parti del giudizio a quo trattandosi di requisito dell'ammissibilità del ricorso stesso, non anche il controllo dell'integrità del contraddittorio nelle precorse fasi del processo; con la statuizione sulla giurisdizione, infatti, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., si identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il quesito dell'eventuale esigenza di impartire l'ordine di cui all'art. 102, secondo comma, c.p.c. in caso di mancata citazione di un litisconsorte necessario.

Cass. civ. n. 11839/2003

Qualora la decisione sulla giurisdizione, resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, il giudicato sulla giurisdizione si estende anche a tale qualificazione e diventa pertanto vincolante per il giudice del merito il quale pertanto, se può, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., negare in fatto la sussistenza del rapporto (in quanto ciò attiene alla pertinenza del diritto), non può rimetterne in discussione la qualificazione. (Fattispecie relativa a diritto soggettivo alla retrocessione di beni ai sensi della legge n. 2359 del 1865).

Cass. civ. n. 10840/2003

La Corte di cassazione, quando decide una questione di giurisdizione, «statuisce» su di essa (art. 382, primo comma, c.p.c.), individua, cioè, il giudice fornito di potere giurisdizionale in relazione a quella specifica controversia, e, se riscontra il vizio denunziato, sostituisce la propria alla statuizione cassata, procedendo ad una diretta applicazione, nel caso concreto, della legge processuale, con la conseguenza che, se il giudizio prosegue, al giudice di rinvio non resta che prendere atto di tale statuizione, con la quale la questione di giurisdizione è stata risolta una volta per tutte, e riprendere il corso del procedimento. Da ciò deriva che, in detta ipotesi, come in ogni altro caso in cui la censura abbia ad oggetto la violazione di una norma processuale, la Corte è anche giudice del fatto, in quanto l'applicazione della norma postula la verifica dell'esistenza, nel caso concreto, della fattispecie astrattamente prevista dal legislatore, ed ha, pertanto, il potere di procedere al diretto esame degli atti e delle risultanze processuali, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari per la soluzione della questione sottoposta al suo esame.

Cass. civ. n. 7900/2003

Poiché, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, da identificare sulla base del cosiddetto petitum sostanziale, la domanda con la quale il privato reclama, nei confronti della pubblica amministrazione, il pagamento di somme dovutegli per l'opera prestata a favore della stessa (nella fattispecie, esecuzione di lavori edili) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto intesa a far valere il diritto al compenso per l'attività svolta quale prestatore d'opera, in base a rapporto iure privatorum. In senso contrario non assumono rilevanza né la mancanza di un riconoscimento documentale del debito da parte dell'amministrazione, né l'eventuale esistenza di un credito da questa vantato nei confronti del privato ed opposto in compensazione, atteso che dette circostanze attengono al merito della controversia, ossia alla fondatezza della domanda, mentre sono del tutto ininfluenti ai fini della determinazione della giurisdizione.

Cass. civ. n. 16218/2001

A norma dell'art. 386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, identificabile non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del cosiddetto petitum sostanziale, quale può individuarsi indagando sulla effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge, di guisa che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo a una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, perché ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, in considerazione della dedotta inosservanza di norme di relazione da parte dell'amministrazione, quella giurisdizione va affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo.

Cass. civ. n. 8057/2001

L'art. 386 c.p.c. dispone che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto, pertanto la statuizione sulla giurisdizione non deve confondersi con la decisione sul merito, né, in particolare, la giurisdizione può essere determinata secundum eventum litis; sicché, in linea di principio, non esiste contraddizione logico-giuridica in una sentenza che, sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi la giurisdizione del giudice che l'ha espressa e, in un momento logicamente successivo, valutando le risultanze dell'istruttoria svolta, neghi la sussistenza in concreto del rapporto stesso. (Nella specie la Corte del merito aveva affermato la propria giurisdizione sulla base della causa petendi prospettata dalla parte attrice che aveva invocato la sussistenza di un proprio diritto soggettivo, fondato su un provvedimento della P.A., successivamente la stessa Corte aveva rigettato la domanda nel merito, ritenendo che l'invocato provvedimento era soltanto un atto endoprocedimentale e non un provvedimento costitutivo di diritto soggettivo a favore della parte attrice; la S.C., formulando il sopra esteso principio, ha rigettato il ricorso, confermando la statuizione di merito).

Cass. civ. n. 1068/1981

La pronuncia affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in forza della qualificazione come diritto soggettivo della posizione dedotta in giudizio, è vincolante su tale qualificazione, ma non osta, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., a che il predetto giudice possa, nel merito, negare fondamento alla domanda, escludendo in concreto la ricorrenza dei fatti, sul presupposto della cui ipotetica sussistenza è stata definita la questione di giurisdizione, ovvero accertando fatti diversi, idonei a paralizzare la rilevanza giuridica dei primi in ordine all'invocata tutela.

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