(massima n. 1)
La pronuncia delle Sezioni unite dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario risolve implicitamente in senso positivo la questione dell'ammissibilità dell'intera impugnazione e della ricorribilità immediata per cassazione della decisione del tribunale. Non può, pertanto, essere accolta la richiesta, avanzata dal P.G. in udienza davanti alla sezione semplice, cui il giudizio era stato poi rimesso per l'esame del motivo di impugnazione attinente al merito, di dichiarare inammissibile il ricorso perché relativo ad una sentenza emessa in primo grado in una opposizione all'esecuzione, come tale appellabile, dovendosi invece presumere, sulla base della teoria dell'apparenza, che il ricorso sia stato ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che l'atto introduttivo del giudizio era stato qualificato dall'opponente come opposizione ex art. 22 della detta legge sulla depenalizzazione, e che tale qualifica era stata confermata dalla sentenza impugnata, con la quale il tribunale adito si era dichiarato competente ai sensi del successivo art. 22-bis, così facendo comunque apparire la propria decisione come conclusiva di un procedimento ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, il cui ultimo comma stabilisce la immediata ricorribilità per cassazione della sentenza che lo conclude.