L'andamento del rendiconto dipende dal comportamento processuale concretamente tenuto dalla controparte.
Una volta che la parte obbligata ha presentato il conto, può verificarsi che le risultanze di quest'ultimo vengano contestate dal gestito; a seguito di tale contestazione si apre la fase contenziosa, la quale avrà ad oggetto l'esattezza del documento contabile e la congruità delle scelte compiute
L'impugnazione può essere proposta in forma scritta ovvero oralmente (se proposta oralmente se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza).
Persistendo la contestazione, totale o parziale, il processo continua secondo le regole ordinarie.
Dispone il primo comma che la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare.
Ciò, tuttavia, non deve far ritenere del tutto inammissibile una contestazione generica e globale, la quale potrà aversi nel caso in cui il rendiconto presentato sia estremamente lacunoso e incompleto, impedendo al soggetto che lo contesta di muovere specifiche osservazioni.
Nulla viene detto in relazione al termine ultimo in cui sia possibile muovere censure avverso il documento contabile, il quale, in assenza di espresse indicazioni, è stato individuato nell'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Una volta impugnato il conto, possono verificarsi due ipotesi, ossia:
-
all'originaria contestazione si sostituisce un sopravvenuto accordo in seguito alla discussione del documento contabile innanzi al giudice.
In tal caso potrà essere pronunciata l'ordinanza di pagamento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 263, 2° co., 264, 2° co., la quale costituisce
titolo esecutivo.
-
il dissenso, anche parziale, fra le parti persiste: in questo caso si rende necessario decidere sul rendiconto con sentenza.
Il giudice, tuttavia, conserva il potere di pronunciare con ordinanza non impugnabile, costituente titolo esecutivo ai sensi dell'[[109dispatt]], il pagamento del sopravanzo, che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.
L'ordinanza di pagamento del sopravanzo è prevista dal terzo comma e si fonda su presupposti diversi rispetto alle ordinanze che si basano sull'accordo delle parti.
Il sopravanzo è costituito dall'attivo parziale del conto, risultante dalla differenza fra le partite accettate e quelle contestate.
Per poter emanare l'ordinanza il giudice dovrà verificare ulteriormente che le rimanenti partite contestate possano aumentare ma non diminuire la risultanza finale del sopravanzo.
Come si è prima accennato, il relativo provvedimento costituisce titolo esecutivo, la cui natura è funzionalmente simile ad una condanna provvisionale ovvero ad un provvedimento monitorio.
L'ordinanza di pagamento del sopravanzo non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex
art. 111 Cost. comma 7°.