Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 258 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ordinanza d'ispezione

Dispositivo dell'art. 258 Codice di procedura civile

L'ispezione di luoghi (1), di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore (2), il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione (3) [93 disp. att.].

Note

(1) Il mezzo di prova dell'ispezione è previsto dall'art. 118 del c.p.c., il quale stabilisce che se la parte cui l'ordine di ispezione è rivolto rifiuta senza giusto motivo di eseguirlo, il giudice può desumerne contro di essa argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del c.p.c.; qualora, invece, il rifiuto provenisse dal terzo, il giudice lo condanna ad una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500.
I presupposti dell'ispezione sono:
- che sia l'unico mezzo utilizzabile per l'accertamento di alcuni fatti specifici;
- che non comporti gravi danni alla parte o al terzo coinvolti;
- che non li costringa a violare un segreto professionale, d'ufficio o di Stato.
(2) L'ispezione può essere disposta d'ufficio dal giudice istruttore: in ciò si differenzia dall'esibizione di cose e documenti prevista dall'art.210 c.p.c., per la quale è prevista la previa istanza di parte. La ragione di tale diversità sta nel fatto che con l'ispezione il giudice mira ad ottenere informazioni determinanti ai fini della decisione mediante la conoscenza diretta delle caratteristiche delle cose, dei luoghi o delle persone ispezionati.
(3) Il giudice istruttore dispone l'ispezione, d'ufficio o in accoglimento di una istanza di parte, con ordinanza istruttoria, modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emessa e soggetta al controllo del collegio in sede di decisione della causa (artt. 177 e 178 c.p.c.). Se l'ordinanza è emessa fuori udienza, va comunicata, come di regola, alle parti costituite, ma anche alla parte contumace o al terzo che dovranno subire l'ispezione su di sé (come persona) o su propri beni.
Con la stessa ordinanza di ammissione, il g.i. è tenuto a fissare tempo, luogo e modalità dell'assunzione, ai sensi degli artt. 202 e ss.

Ratio Legis

L'ispezione ha la funzione di fornire in maniera immediata informazioni su elementi di prova rilevanti per il giudizio. Da questo punto di vista, può essere accomunata all'esibizione (art. 210 del c.p.c.), avendo entrambe una funzione solo strumentale e risultando, quindi, prive di efficacia probatoria in senso stretto.

Spiegazione dell'art. 258 Codice di procedura civile

L'ispezione giudiziale permette al giudice di venire a conoscenza di elementi, essenziali per la valutazione dei fatti controversi, non acquisibili al processo come documenti e che possono solo essere oggetto di osservazione, così che si possa acquisire al processo il risultato della stessa osservazione.

Il procedimento istruttorio dell'ispezione costituisce una delle attività di assunzione probatoria esperibili d'ufficio dal giudice e, pertanto, è considerato a tutti gli effetti come mezzo di prova, non rimesso alla disponibilità delle parti, a differenza dell'esibizione.
Il giudice può disporre l'ispezione nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali di cui agli artt. 13 e 14 cost.

Gli articoli dal 258 al 262 del codice dettano le regole generali relative all'assunzione dei mezzi di prova ed in particolare disciplinano l'assunzione dell'ispezione; sebbene la norma in esame riconosca al giudice istruttore il potere di disporre l'ispezione, può anche essere il collegio a disporla nelle cause menzionate all'art. 48, 2° co., ord. giud., nonché all'art. 50 bis del c.p.c..

Trattandosi di un potere officioso del giudice, sono inoperanti le preclusioni istruttorie previste sia per il giudizio di primo grado che in grado d'appello, il che comporta che l'ispezione può essere disposta in ogni stato e grado del giudizio di merito.

Il provvedimento per mezzo del quale il giudice dispone l'ispezione ha forma di ordinanza, la quale dovrà essere adeguatamente e congruamente motivata.
Essa deve dar conto dei presupposti di ammissibilità del mezzo istruttorio, nonché fissare tempo, luogo e modalità di esecuzione, possibilmente stabilendo anche, ex art. 90 del c.p.c., l'anticipazione delle spese necessarie ed individuando la parte su cui debbano gravare.

Nel caso in cui destinatario dell'ispezione sia la parte contumace o un terzo, la relativa ordinanza deve essere loro personalmente notificata.
Se, invece, soggetto passivo dell'ispezione è la parte costituita, la relativa ordinanza, se pronunciata fuori udienza, deve essergli comunicata ai sensi del secondo comma dell’art. 176 del c.p.c..

Dalla riforma del 1990 le ordinanze pronunciate in materia di ispezione non sono più soggette a reclamo immediato al collegio, ma sono revocabili da parte dello stesso giudice che l’ha emessa.

Poiché il provvedimento che dispone l’ispezione ha carattere discrezionale, la mancata ammissione del mezzo di prova risulta incensurabile in sede di legittimità, anche se non del tutto o non adeguatamente motivato nella sentenza definitiva del giudizio di merito.

É controverso se l'ordine che il giudice rivolga, alla parte o ad un terzo, di sottoporsi ad un esame di carattere immunoematologico o genetico, si possa qualificare come ispezione corporale, in quanto non è pacifico se i poteri di ispezione si possano estendere fino a ricomprendere la possibilità di disporre di una parte, benché minima, del corpo umano, pur nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali.
Secondo la giurisprudenza deve farsi applicazioni in questi casi della disciplina dell'art. 118 del c.p.c., a condizione che l'ispezione corporale risulti assolutamente indispensabile.

Massime relative all'art. 258 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13431/2007

Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli ha escluso la sussistenza del presupposto dell'indispensabilità per conoscere i fatti di causa. (Rigetta, App. Napoli, 26 Febbraio 2002).

Cass. civ. n. 15430/2006

In tema di prova, non è censurabile in sede di legittimità l'omessa statuizione in ordine all'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, non ne ha ravvisato la necessità.

Cass. civ. n. 3260/1997

L'ispezione è prevista dal legislatore del processo al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione - in funzione di un'esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto di indispensabilità - di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, ed è affidata al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi in via di eccezionalità. Tra le «cose», di cui può chiedersi l'ispezione, rientrano in sé stessi anche i documenti, ma se la legge prevede l'acquisizione al processo con un determinato mezzo istruttorio, è a questo che occorre fare ricorso e, poiché in tema di esibizione sono menzionate come oggetto di essa le scritture contabili dell'imprenditore (art. 2711 c.c. e art. 212 c.p.c.), di queste è ammissibile soltanto l'esibizione quale mezzo di acquisizione di tale prova documentale.

Cass. civ. n. 1318/1993

Nel caso di ispezione giudiziale compiuta, con la continua assistenza di un consulente tecnico appositamente nominato (art. 259 c.p.c.), si verifica una tale compenetrazione dei due mezzi di istruzione probatoria da rendere inconcepibile l'esistenza di rigorosi sbarramenti tra l'uno e l'altro, per cui se il giudice, a conclusione dell'ispezione — durante la quale, con l'ausilio del consulente e previo suo giuramento, abbia eseguito rilievi tecnici, riscontrato dati fenomenici e compiuto esperimenti — dà incarico al consulente stesso di rielaborare, coordinare e valutare gli elementi già raccolti o anche di procedere, fuori della presenza di esso giudice, ad una più dettagliata osservazione e descrizione dei medesimi, tale ulteriore attività dell'ausiliare, culminante in una relazione scritta, non costituisce «inizio delle operazioni» di accertamento tecnico, essendo il semplice prosieguo delle operazioni già intraprese in precedenza nel pieno rispetto delle garanzie difensive delle parti.

Cass. civ. n. 4928/1980

Le informazioni fornite dai testimoni presenti all'ispezione giudiziale costituiscono elementi di prova ai quali il giudice, in sede di decisione sul merito della causa, può attribuire influenza prevalente sulle altre prove raccolte.

Cass. civ. n. 4804/1978

Il sopralluogo per l'ispezione giudiziale è un atto dell'ufficio, non personale del giudice, che si concretizza in un processo verbale. Ne consegue che l'utilizzazione e valutazione delle risultanze del sopralluogo, da parte del giudice investito della decisione, non postula l'identità fra tale giudice e quello che abbia materialmente effettuato il sopralluogo medesimo.

Cass. civ. n. 460/1963

L'apprezzamento del giudice di merito sulla opportunità o meno di disporre la ispezione dei luoghi è incensurabile in cassazione. Nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali il giudice può non dare ingresso ad ulteriore istruttoria quando, in base agli elementi acquisiti in causa, si sia già formato un convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare con il richiesto incombente istruttorio, dandone congrua e coerente motivazione od anche sia desumibile la superfluità dello stesso dagli argomenti adottati e dagli elementi usati e posti a base della sua decisione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!