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Articolo 176 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma dei provvedimenti

Dispositivo dell'art. 176 Codice di procedura civile

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti (1), hanno la forma dell'ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi (omissis) (2).

Note

(1) Il giudice istruttore pronuncia decreto, ad esempio, per: attribuire efficacia di titolo esecutivo al verbale di conciliazione (art. 199 del c.p.c.); correggere errori materiali (art. 288 del c.p.c.); fissare la nuova udienza dopo la sospensione (art. 297 del c.p.c.) o la interruzione (artt. 302, 303 c.p.c.); provvedere all'urgenza sulla richiesta di provvedimento cautelare (art. 669 sexies del c.p.c.).
(2) L'ultima parte del secondo comma è stata soppressa dalla l. 12 novembre 2011 n. 183. Essa recitava: "anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione".
La mancata comunicazione dell'ordinanza, nei casi previsti, alla parte costituita comporta la nullità del provvedimento e la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza.

Spiegazione dell'art. 176 Codice di procedura civile

L'ordinanza rappresenta il tipico mezzo attraverso cui il giudice istruttore esercita i suoi poteri all'interno del processo.
L’inciso “salvo che la legge disponga altrimenti”, contenuto nel primo comma, si riferisce al decreto, il quale non ha natura propulsiva; non si ritiene, invece, che in forza di tale inciso si possa parlare di provvedimenti a forma libera, sebbene all'interno del processo si rivengono numerose fattispecie minori, di natura prettamente procedimentale, che possono essere prese in una forma diversa da quella fissata dalla norma.

Secondo quanto previsto dal secondo comma, l'ordinanza ed il suo contenuto devono considerarsi conosciute non solo dalle parti presenti all'udienza (ossia nel momento della pronuncia del provvedimento) ma anche dalle parti, che seppure non comparse, avrebbero dovuto partecipare all'udienza.

La giurisprudenza ha ritenuto tale disposizione applicabile anche alla sentenza tutte le volte in cui in udienza sia data lettura non solo del dispositivo ma anche della motivazione, in quanto tale adempimento pone la parte in condizione di conoscere integralmente il contenuto della decisione e, quindi, di predisporre le opportune difese, senza che sia necessaria un'ulteriore comunicazione ad opera del cancelliere.

Va invece evidenziato che la mancata comunicazione alla parte costituita ed a cura della cancelleria, ex art. 176 c.p.c. comma secondo, dell'ordinanza istruttoria, pronunciata dal giudice fuori udienza, determina la nullità dell'ordinanza stessa, difettando i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ex art. 159 del c.p.c., degli atti successivi dipendenti.
In quest’ultimo caso, il mancato rispetto del termine dei tre giorni qui previsto è in grado di determinare nullità soltanto qualora ne derivi violazione del contraddittorio e, quindi, deminutio dei poteri di difesa della parte.

Altro aspetto da sottolineare è l'aggiunta contenuto nell’ultima parte del secondo comma, conseguente alla L. 14.5.2005, n. 80, la quale, in linea con le disposizioni sul nuovo processo telematico, ha introdotto nuove forme di comunicazione delle ordinanze, rappresentate dal telefax e dalla posta elettronica, a condizione che la parte abbia dichiarato, nel primo scritto difensivo utile, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui intende ricevere le cennate comunicazioni telematiche.

Massime relative all'art. 176 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 25861/2020

L'omessa comunicazione al procuratore costituito dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude per violazione del principio del contraddittorio, il quale è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; ne consegue che, trattandosi di nullità assoluta e non relativa, non può ravvisarsi nella mancata tempestiva attivazione della parte una decadenza dall'eccezione di nullità per tacita rinuncia ex art. 157, comma 2, c.p.c., ma la successiva condotta processuale può eventualmente rilevare al fine di accertare l'insussistenza di un effettivo pregiudizio inferto al diritto di difesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che - nel respingere l'appello con cui si era censurata, per lesione del diritto di difesa, la pronuncia di primo grado per mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - aveva ritenuto tardiva la denuncia del vizio effettuata con l'impugnazione, anziché con un'istanza al giudice di prime cure, e carente il motivo d'appello in ragione dell'omessa specificazione del concreto pregiudizio subito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/10/2018).

Cass. civ. n. 13205/2017

In tema di giudizio divisorio, non sussiste alcuna nullità della divisione disposta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice istruttore con ordinanza, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al diritto di divisione ed all'attribuzione delle quote secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico.

Cass. civ. n. 10607/2016

Il termine di tre giorni per la comunicazione, da parte del cancelliere, delle ordinanze pronunciate fuori udienza non è perentorio, mancando un'espressa previsione di legge in tal senso. (Cassa con rinvio, App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 05/07/2010).

Cass. civ. n. 2302/2015

In tema di regolamento di competenza, l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel modificare l'art. 42 cod. proc. civ., prevedendo la forma decisoria dell'ordinanza, non ha inciso sul relativo regime impugnatorio, sicché in caso di ordinanza resa a verbale di udienza il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla data di questa, trattandosi di provvedimento che, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., si reputa conosciuto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un'ordinanza dichiarativa della litispendenza, resa dal giudice del lavoro all'esito della camera di consiglio, con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni della decisione, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza). (Dichiara inammissibile il regolamento di competenza).

Cass. civ. n. 20326/2013

Per la valutazione della tempestività, ex art. 669 octies, terzo comma, c.p.c., dell'instaurato giudizio di merito susseguente all'ottenimento di un sequestro conservativo, il rilascio di una copia autentica di tale provvedimento in favore della parte, effettuato dalla cancelleria, non può ritenersi equipollente alla sua "comunicazione", ad opera di quest'ultima, prescritta, al suddetto fine, dalla citata norma, trattandosi di attività posta in essere non su esecuzione di ordine del giudice o come adempimento di legge, bensì su iniziativa della parte ed allo specifico scopo esplicitato nella dichiarazione di conformità.

Cass. civ. n. 13281/2013

Colui che, agendo ex art. 617 c.p.c., mostri di aver avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorché non ritualmente comunicatogli, o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo idoneo a fargli acquisire necessariamente conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato, deve indicare nell'atto di opposizione quando abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto nullo, dandone altresì dimostrazione (sempreché la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo).

Cass. civ. n. 6635/2012

La comunicazione a mezzo posta elettronica dell'ordinanza pronunciata fuori udienza all'indirizzo indicato dal difensore è valida se il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea, prevista in via generale dagli artt. 136 c.p.c. e 145 disp. att. c.p.c. per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione.

Cass. civ. n. 18184/2010

Nell'espropriazione immobiliare, quando le operazioni di incanto, delegate ad un notaio, debbano essere rinviate per mancanza di offerte, il notaio non è tenuto a dare avviso del rinvio al debitore esecutato, ove questi sia stato già ritualmente avvisato della data fissata per il primo incanto: e ciò in applicazione del generale principio di cui all'art. 176, comma secondo, c.p.c..

Cass. civ. n. 15688/2010

I provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del giudizio adottati dai commissari per la liquidazione degli usi civici, anche qualora siano adottati impropriamente in forma di ordinanza, hanno natura di sentenza in quanto definiscono il giudizio, sicché non sono modificabili né revocabili dallo stesso giudice, ma impugnabili con reclamo alla Corte d'appello di Roma, in mancanza del quale acquistano efficacia di giudicato. (Cassa senza rinvio, App. Roma, 19/07/2007).

Cass. civ. n. 8002/2009

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti.

Cass. civ. n. 440/2009

Al verbale di udienza, sia essa pubblica o camerale, deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, per cui, in difetto della descritta querela e di una sentenza che accerti la non veridicità del verbale, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 76, secondo comma, c.p.c., per il quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi. (Nella fattispecie, i difensori del ricorrente avevano dedotto che il provvedimento d'integrazione del contraddittorio, disposto dalla Corte, non era stato formulato in udienza, alla loro presenza, e conseguentemente sarebbe dovuto essere loro comunicato, ma la Corte, sulla base delle risultanze del verbale dell'udienza predetta, aveva dichiarato l'inammissibilità delle istanze di rimessione in termini, già respinte dal Presidente, con ordinanza emessa in camera di consiglio).

Cass. civ. n. 10539/2007

In tema di comunicazione dei provvedimenti del giudice, a mente dell'art. 176 le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 c.p.c. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere. A tal fine resta irrilevante che il giudice (nella specie la Corte d'appello in una controversia celebrata con il rito del lavoro) si sia ritirato in camera di consiglio e abbia dato lettura dell'ordinanza al termine della stessa, in assenza dei legali dalle parti. (Nella specie, relativa a un caso in cui la lettura aveva avuto luogo alle ore 22,50 rinviando per l'espletamento delle prove ammesse ad alcuni mesi di distanza, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva deciso la causa dopo la declaratoria di decadenza dalla prova per mancata presentazione della parte e dei testi all'udienza fissata).

Cass. civ. n. 15863/2000

Il principio di cui al secondo comma dell'art. 176 c.p.c. — secondo il quale l'onere delle parti di essere presenti all'udienza comporta che i provvedimenti pronunciati all'udienza stessa si presumano conosciuti anche dalle parti non presenti — trova applicazione, atteso il richiamo di cui all'art. 487, secondo comma c.p.c., anche nel processo esecutivo, sicché il termine per le opposizioni contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione emesse in udienza decorre dalla pronuncia dell'ordinanza stessa.

Cass. civ. n. 9059/1995

La regola della conoscenza o conoscibilità delle ordinanze, posta dal secondo comma dell'art. 176 c.p.c., è legata, al pari dei relativi effetti, non solo alla forma del provvedimento, ma anche al suo contenuto (essa infatti, non può mai pregiudicare la decisione della causa e, salvo eccezioni, può essere sempre modificata o revocata dal giudice che l'ha emessa) ed è destinata ad operare all'interno del singolo grado del processo. Pertanto, la menzionata regola è inidonea ad essere applicata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (art. 325 c.p.c.), che presuppone l'esaurimento della fase processuale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di diritto enunciato nella massima, decidendo sul ricorso per, cassazione ex art. 111 Cost. avverso un'ordinanza avente il contenuto sostanziale di sentenza, ha affermato l'inapplicabilità del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per non essere stata notificata al ricorrente l'impugnata ordinanza).

Cass. civ. n. 6162/1984

La comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza ha lo scopo di portare a conoscenza delle parti il contenuto del provvedimento e la data della nuova udienza fissata, sicché la sua omissione determina nullità di questo provvedimento per difetto di requisiti formali indispensabili al conseguimento di detto scopo nonché nullità degli atti successivi e della sentenza. Tale nullità si converte in motivo di gravame, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., e, non rientrando fra i casi, tassativamente indicati dall'art. 354 c.p.c., di rimessione della causa al giudice di primo grado, il suo rilievo comporta che il giudice dell'appello per giudicare del merito della causa possa disporre non solo la rinnovazione degli atti eventualmente compiuti in assenza delle parti cui si riferisce il difetto di comunicazione, ma anche che sia a queste consentito l'esercizio di tutti quei diritti o poteri processuali che nella pregressa fase del giudizio era stato reso impossibile da tale difetto.

Cass. civ. n. 1256/1951

Il difetto di motivazione dell'ordinanza istruttoria, ancorché riguardante un requisito formale non prescritto espressamente, a pena di nullità, ma tuttavia ritenuto normalmente indispensabile al raggiungimento dello scopo dell'atto, non è rilevabile nel caso in cui lo scopo sia stato pienamente raggiunto nei riguardi dell'utile espletamento del mezzo istruttorio.

Cass. civ. n. 890/1947

La comunicazione fatta dal cancelliere di una ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, oltre il termine di tre giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 176 del codice di procedura civile, anche se non è nulla, quando l'ordinanza stabilisca un termine entro il quale debba essere compiuto un atto processuale sotto pena di decadenza, e tale termine non decorra dalla data della comunicazione, è sempre però lesiva del diritto delle parti ad avere libero l'intero termine loro assegnato per il compimento dell'atto. Non può ritenersi in colpa la parte che non compie l'atto disposto con l'ordinanza, quando il ritardo della comunicazione la priva (e nella specie, quasi completamente) del termine fissatole dal giudice.

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La figura del giudice istruttore risulta individuata in una determinata persona fisica di magistrato, scelto dal presidente del tribunale o della sezione tra i diversi giudici appartenenti a quel tribunale o a quella sezione. Nel processo civile il giudice istruttore provvede all'istruzione della causa, trattando le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la decisione e raccogliendo tutti gli elementi necessari al giudizio. Egli agisce in diretto contatto con le parti e con i loro difensori e dispone con ordinanza, salvo che la legge preveda diversamente. Egli assume un peso rilevante e determinante non solo nella fase dell'istruzione, bensì anche nella fase di cognizione, così come dedotto dai disposti dell'art. 174 del c.c. e dall'art. 175 del c.c.. Proprio il disposto di quest'ultimo articolo sottolinea l'influenza del giudice istruttore in merito alla celerità del giudizio, e questo in quanto il giudice "fissa le udienze successive e i termini" entro i quali le parti hanno l'obbligo di adempiere ai vari atti processuali, dando così il "ritmo" all'iter processuale. Oltre alla direzione del procedimento il giudice istruttore dispone anche della responsabilità di verificare la regolarità del contraddittorio, oltre alla integrazione dello stesso nei casi di litisconsorzio necessario ex art. 102 del c.p.c.. Inoltre, nella prima udienza di trattazione il giudice ha la facoltà di interrogare liberamente le parti, cercando, ove la controversia lo permetta, di conciliare le stesse.