(massima n. 1)
L'ispezione è prevista dal legislatore del processo al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione - in funzione di un'esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto di indispensabilità - di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, ed è affidata al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi in via di eccezionalità. Tra le «cose», di cui può chiedersi l'ispezione, rientrano in sé stessi anche i documenti, ma se la legge prevede l'acquisizione al processo con un determinato mezzo istruttorio, è a questo che occorre fare ricorso e, poiché in tema di esibizione sono menzionate come oggetto di essa le scritture contabili dell'imprenditore (art. 2711 c.c. e art. 212 c.p.c.), di queste è ammissibile soltanto l'esibizione quale mezzo di acquisizione di tale prova documentale.