(massima n. 1)
Nel caso di ispezione giudiziale compiuta, con la continua assistenza di un consulente tecnico appositamente nominato (art. 259 c.p.c.), si verifica una tale compenetrazione dei due mezzi di istruzione probatoria da rendere inconcepibile l'esistenza di rigorosi sbarramenti tra l'uno e l'altro, per cui se il giudice, a conclusione dell'ispezione durante la quale, con l'ausilio del consulente e previo suo giuramento, abbia eseguito rilievi tecnici, riscontrato dati fenomenici e compiuto esperimenti dą incarico al consulente stesso di rielaborare, coordinare e valutare gli elementi gią raccolti o anche di procedere, fuori della presenza di esso giudice, ad una pił dettagliata osservazione e descrizione dei medesimi, tale ulteriore attivitą dell'ausiliare, culminante in una relazione scritta, non costituisce «inizio delle operazioni» di accertamento tecnico, essendo il semplice prosieguo delle operazioni gią intraprese in precedenza nel pieno rispetto delle garanzie difensive delle parti.