(massima n. 1)
Per i testimoni assunti nel processo civile, mentre l'accertamento del reato di falsa testimonianza vieta al giudice civile di tener conto della deposizione del teste riconosciuto falso, essendo l'inattendibilitā di costui effetto necessario della relativa condanna, nell'ipotesi, invece, di assoluzione del teste dal menzionato reato, con sentenza irrevocabile, č rimessa al prudente apprezzamento di detto giudice la valutazione della sua attendibilitā.