(massima n. 1)
L'assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende, di per sé, veritiera la dichiarazione resa dal medesimo in sede civile perché, indipendentemente dalla formula assolutoria, non viene meno in capo al giudice civile il potere-dovere di valutarne l'attendibilitą, subendo deroghe il principio della libera valutazione delle prove nei soli casi stabiliti dalla legge. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/01/2014).