(massima n. 1)
La circostanza che il teste, in relazione ai fatti sui quali viene chiamato a deporre, si possa trovare nell'alternativa di ammettere o negare la commissione di un reato, non implica di per sé incapacitā a testimoniare, non rientrando nelle previsioni dell'art. 246 c.p.c., né invaliditā della testimonianza, ma spiega rilevanza solo sotto il diverso profilo dell'eventuale giustificazione del rifiuto della deposizione, a norma dell'art. 256 c.p.c., ovvero della valutazione dell'attendibilitā della deposizione medesima.