(massima n. 1)
La dichiarazione del giurante di ignorare o di non ricordare i fatti, mentre nell'ipotesi di giuramento de veritate, il quale riguarda un fatto proprio della parte, equivale a rifiuto di giurare e determina, conseguentemente, la soccombenza della parte stessa rispetto alla domanda o al punto formante oggetto del giuramento, nella diversa ipotesi di giuramento de scientia o de notitia, il quale verte sulla conoscenza che si abbia di un fatto altrui, dą luogo, invece, a giuramento in senso favorevole al giurante.