(massima n. 1)
L'art. 239, secondo comma, c.p.c. disponendo che nel caso di mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento il giudice istruttore provvede a norma del precedente art. 232 secondo comma, consente al detto giudice di rinviare ad altra udienza l'assunzione del giuramento ove egli, in base al suo discrezionale apprezzamento, ritenga fondati i motivi che hanno determinato l'assenza della parte, sicché qualora all'udienza fissata per il giuramento la parte non si sia presentata adducendo un impedimento ed il giudice abbia differito l'incombente ad altra udienza, deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato fondato il motivo dell'assenza facendo uso del potere conferitogli dal menzionato art. 239 c.p.c. Ne deriva che alla nuova udienza il giudice deve limitarsi ad accertare se il giuramento sia stato reso o no e decidere conformemente la causa, restandogli precluso di esaminare nuovamente la fondatezza della gią ritenuta ragione giustificativa dell'assenza e di considerare quindi non prestato il giuramento per la mancata presenza della parte all'udienza originariamente fissata a tal fine. (Nella specie, ribadito il principio di cui alla massima la S.C. in applicazione dell'art. 384, c.p.c. novellato, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda proposta contro la parte che aveva prestato il giuramento nella nuova udienza).