(massima n. 1)
La mancata prestazione del giuramento decisorio da parte di un litisconsorte facoltativo nuoce solo a lui, e non al litisconsorte che lo ha prestato e ha diritto a che la causa sia decisa in base alle risultanze di esso, in quanto tale mezzo istruttorio ha efficacia assoluta, preclusiva di ogni prova contraria.