Sulle domande e sulle eccezioni delle parti (1), il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi (2) di pronunciarli entro i cinque giorni successivi (3).
Note
(1)
La norma fa esclusivo riferimento alle domande ed eccezioni di natura istruttoria.
(2)
Il giudice decide a sua discrezione se riservarsi o meno sulla decisione dell'istanza proposta. Qualora provveda in udienza, l'ordinanza viene immediatamente inserita nel verbale di udienza e sottoscritta dal giudice istruttore e dal cancelliere (v. art. 134 del c.p.c.) e si considera in tal modo conosciuta dalle parti costituite.
Se, invece, il giudice istruttore non si pronuncia immediatamente in udienza (si riserva), rinvia la sua decisione ad un momento successivo (la legge prevede un termine di cinque giorni). Al momento dello scioglimento della riserva provvede con ordinanza scritta in calce al processo verbale d'udienza o in foglio separato, datato e da lui sottoscritto dal giudice (art. 134 del c.p.c.). L'ordinanza va comunicata alle parti costituite dal cancelliere nei tre giorni successivi: la mancata comunicazione comporta la nullità di tutti i successivi provvedimenti presi in assenza della parte nei cui confronti è stata omessa la comunicazione, per violazione del principio del contraddittorio.
Se, invece, il giudice istruttore non si pronuncia immediatamente in udienza (si riserva), rinvia la sua decisione ad un momento successivo (la legge prevede un termine di cinque giorni). Al momento dello scioglimento della riserva provvede con ordinanza scritta in calce al processo verbale d'udienza o in foglio separato, datato e da lui sottoscritto dal giudice (art. 134 del c.p.c.). L'ordinanza va comunicata alle parti costituite dal cancelliere nei tre giorni successivi: la mancata comunicazione comporta la nullità di tutti i successivi provvedimenti presi in assenza della parte nei cui confronti è stata omessa la comunicazione, per violazione del principio del contraddittorio.
(3)
Il termine di cinque giorni dato al giudice istruttore per lo scioglimento della riserva è meramente ordinatorio. Nella prassi esso è sistematicamente disatteso, con conseguente allungamento dei tempi del processo.